L’art. 546 C.P.P. descrive requisiti delle sentenze:
1. La sentenza contiene:
a) l` intestazione Ïin nome del popolo italiano" e l`indicazione dell`autoritý che l`ha pronunciata;
b) le generalità dell`imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchÈ le generalitý delle altre parti private;
c) l` imputazione;
d) l` indicazione delle conclusioni delle parti;
e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l`indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l`enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie;
f) il dispositivo, con l`indicazione degli articoli di legge applicati;
g) la data (111) e la sottoscrizione (110) del giudice.
2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non più sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell`impedimento, il componente pi˜ anziano del collegio; se non più sottoscrivere l`estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell`impedimento, provvede il solo presidente.
3. Oltre che nel caso previsto dall`art. 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.
Come si vede, nelle sentenze emesse in nome della Miano Silivia e in danno alla giustizia dai giudici dr. Filippo Santarella e dr. Dagnino non si indicano le conclusioni presentate dall’avvocato a me assegnato, contenente conslusioni della mia innocenza e del reato di calunnia e falso ideologico della Miano in base delle testimonianze sia dei testimoni a carico sia di quelli a discarico. Manca concisa esposizione dei motivi di di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata. Non si indicano prove in base della decisione, sul posto delle prove assunte nel dibattimento di indicano menzogne personali dei giudici. Inoltre entrambi i giudici hanno accuratamente omesso di spiegare perché hanno ritenuto non attendibili le prove contrarie, cioè prove che dimostravano la mia innocenza e l’innocenza delle persone calunniate e il reato di calunnia da parte della Miano.
Non si indica neanche una prova a carico.
Nei testi delle sentenze non si indica la testimoniazna del carabiniere sul fatto di mia mancata identificazione, di non appartenenza al gruppo di persone accusato, di mia totale estraneità ai fatti. Non si indica la testimonianza della Miano stessa a mia discolpa “le persone sono state identificate queste persone” – io non sono stata identificata, e quindi non c’entro nulla con altre persone. Non si indicano dichiarazioni dei testimoni a carico le Corso/Gargano: “NON RICORDO SE LA BABENKO ABBIA INSULTATO LA MIANO”, “Non ricordo se la Miano abbia interloquito con chi scattava foto, non ricordo se è stata ingiuriata”; “IO CONOSCEVO LA SIGNORA BABENKO. NON RICORDO SE HA DETTO QUALCOSA. … LA SIGNORA BABENKO MI ERA STATA INDICATA COME LA MADRE DEI BAMBINI, PRIMA DEI FATTI AVEVO INCONTRATO SOLO IL SIG. MERCIER”, “NON MI SEMBRA DI AVERE VISTO LA SIGNORA MIANO CON QUALCUNO”, “Non ricordo frasi contro tribunale dei minori”, “QUELLI CHE HO VISTO IO ERANO TUTTI LI, NON HO VISTO NESSUNO ALLONTANARSI” – con l’indicazione che ho trovato figli sul posto alle 17.55 ed ero andata via alle 18.00.
Non si indica che la Miano non ricordava minimamente della frase a me attribuita nel capo di imputazione, in quanto, come dice un proverbio nazionale, “bugie hanno gambe di creta”.
Non c’è una parola della testimonianza assunta di miei due testimoni, tra cui uno a me del tutto sconosciuto, i quali hanno testimoniato chiaramente e precisamente che non ho insultato nessuno e che non ero agitata, che sul posto c’era la festa per arrivo dei bambini e la situazione non era tesa, che la situazione era degenerata solo con arrivo dei carabinieri chiamati dalla Miano (quando carabinieri e agenti di polizia che garantivano l’ordine erano già andati via). La legge prevede esplicitamente che il giudice deve enunciare ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie – di fatto giudici hanno semplicemente omesso di indicare le prove nei testi delle sentenze, evitando con tale trucco il dovere di valutare le prove contro la Miano.
Non si elencano contraddizioni della Miano e delle sue dipendenti Miano/Corso, non si indica che la Miano e il comune di Sesta Godano si erano rifiutati di rilasciare atti di prova al dichiarato della Miano, tale rifiuto degli atti è la prova dei reati di falso ideologico da parte della Miano. Se gli atti in favore della Miano esistessero, la Miano si sarebbe affrettata di presentarli al giudice.
Sinceramente, non riesco a capire per che cosa questi giudici ricevono lo stipendio. Per il lavoro non fatto? Per discriminazione razziale e falso? Molto spesso si può sentire giudici che si lamentano che la legge è cattiva, imperfetta, che politici fanno leggi cattive, in questo caso la legge e buona e chiara: le prove devono essere valutate! E adesso, chi e come obbligerà questi giudici di osservare la legge e di valutare le prove???!!!
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