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15 aprile 2009

INTERVALLO V - DESCRIZIONE DEL FALSO IDEOLOGICO E DELLE MENZOGNE DEL GIUDICE DR. DAGNINO NEL TESTO DELLA SENTENZA

ELENCO DEL FALSO IDEOLOGICO E DELLE MENZOGNE DEL GIUDICE MONOCRATICO IN FUNZIONE D'APPELLO DR. DAGNINO NEL TESTO DELLA SECONDA SENTENZA

Sentenza n.13A del 32/02/2009 presso il tribunale di Genova


ELENCO DEL FALSO NEL TESTO DELLA SECONDA SENTENZA

1. “…Miano Silvia, …, affidataria dei minori … in forza di un decreto del tribunale per i minorenni di Genova…”.
2. “Avv. Bracco per Babenko Olga insiste nei motivi d’appello”
3. “..il difensore di Babenko Olga eccepiva che dall’esito dell’istruttoria di primo grado non era stata raggiunta una prova certa sulla penale responsabilità dell’imputata…”
4. “… un periodo nel quale i minori erano stati ospitati presso un istituto di Bonassola”
5. “Secondo gli accordi intervenuti, sul luogo stabilito per la riconsegna dei minori, avrebebro dovuto essere presenti soltanto Babenko Olga e il console dell’Estonia, … luogo in cui i minori avrebbero dovuto essere accompagnati in confromità a quanto disposto dal tribunale per i minori”.
6. “…secondo quanto concordemente riferito dalla parte civile e dagli altri testi escusi, sul luogo si era radunata una piccola folla, con cartelli di protesta all’indirizzo delel assistenti sociali e del tribunale pe ri minorenni e addirittura la presenza di un giornalista di un importante quotidiano genovese.”
7. “Dall’esame di Miano Silvia si evince che quest’ultima conosceva personalmente soltantoBabenko Olga per avere avuto con la stessa precedenti incontri connessi alla vicenda dei due figli minori e a problemi economiciche la Babenko aveva cercato di risolvere chiedendo un aiuto al comune di Sesta Godano, mentre non aveva mai visto in precedenza le altre persone presenti e assiepate le une vicino alle altre e che, conseguentemente, non consoceva”. “Come già sottolienato, né la parte civile, nè le sue colleghe Gargano Paola e Corso Fiorella conoscevano in precedenza tali imputati, né alcuno degli altri soggetti che si erano radunati…”.
8. “La situazione era molto tesa e dal gruppo delle persone che si erano radunate avevano cominicato a partire frasi ingiuriose dirette a lei e alle sue colleghe”.
9. “Tra le frasi che la parte civile Miano Silvia ha indicato essere state proferite al suo indirizzo da Babenko Olga vi è anche quella riportata nel capo di imputazione…”.
10. “Nella fattispecie l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi e di tensione conseguente è stata pacificamente riconosciuta da tutte le parti”.
11. “Le colleghe di Miano Silvia hanno confermato nel loro esame che dal gruppo di persone che si era radunato ad attenderle erano partiti insulti e parolacce, anche se le stesse non sono state in grado di attribuire a soggetti ben determinati tali frasi…”
12. “Costituisce inoltre il fenomenodi comune esperienza che l’affolamento di persone radunate per uno scopo precisoe unite da unacomune intentzione costituisce terreno fertile per ecessi verbali, soppratutto allorquando qualcuno pronunci parole i compia gesti che rappresentano il calssifo fiammifero gettato su qualcosa di altamente infiammanbile”.
13. “Anche l’appuntato dei Carabinieri Costanza … ha confermato l’esistenza di una estrema tensione e la pronuncia di espressioni ingiuriose provenienti dal gruppo delle persone che si erano radunate intorno all’assitente sociale Miano”.
14. “La versione della Miano circa la pronuncia al cui indirizzo dell’espressione contenuta nel capo di imputazione contestato alal Babenko appare quindi attendibile…”
15. L’avvocato Braccio si indica falsamente come avvocato di fiducia mentre è l’avvocdato assegnatomi d’ufficio (sostituta del avvocato Franco Strula nominato dal p.m. con l’atto di citazione a giudizio).

PROVE DEL FALSO DOLOSO DA PARTE DEL GIUDICE:

1. “…Miano Silvia, …, affidataria dei minori … in forza di un decreto del tribunale per i minorenni di Genova…”.
Non esistono decreti del tribunale dei minori di Genova aventi efficaccia legale, due decreti emessi il 6/06/2003 e il 21/07/2003 sono irregolari, in quanto emessi senza rinnovare la citazione con il difetto di nullità, senza un’udienza, senza assumere informazioni, senza sentire testimoni e valutare le prove, emessi solo in base di corruzione/concussione della Miano Silvia e altri complici del reato di sequestro dei minori. Entrambi decreti non corrispondono ai requisiti previsti dalla legge per decreti. Sul decreto del 6/06/2003 l’affidatario non si indica affatto, è stato ordinato un affidamento agli ignoti (sic!) e la detenzione immotivata dei minori presso una struttura carceraria (senza accusa alcuna). Il testo del secondo decreto rappresenta in sé un delirio di un malato mentale ed è indegno di un tribunale. I nomi dei bambini su questi due decreti non corrispondono ai nomi di miei figli, quindi, questi decreti non riguardano loro. Nessun altro decreto è stato trasmesso dal tribunale per la notifica e notificato. Non esistendo decreti aventi efficaccia legale la Miano non è e non è mai stata affidataria di miei figli.
Per controllare la verita del mio dichiarato può essere effettuata un’ispezione negli atti del tribunale dei minori con la ricerca della citazione (art. 163-164 C.P.C.) o di un ricorso (art. 336 C.C.) conformi alla legge, atti di trasmissioni dei decreti per le notifiche e relate di notifiche conformi alla legge con la firma mia e/o del mio ex marito (coimputato già assolto sig. Mercier). Preciso che dopo l’occupazione della nostra abitazione familiare da parte di un gruppo di criminali, dal novembre 2001 al ottobre 2008 ricevevamo regolarmente le nortifiche presso la stazione dei Carabinieri di Chiavari (dall’ottobre 2008 presso il prefetto di La Spezia), la citazione con il difetto di nullità è stata regolarmente trasmessa ai carabinieri di Chiavari, il decreto del 6/06/2003 anche, il decreto del 21/07/2003 mi è stato notificato direttamente nel tribunale senza essere stato trasmesso.

2-3. “Avv. Bracco per Babenko Olga insiste nei motivi d’appello”, “..il difensore di Babenko Olga eccepiva che dall’esito dell’istruttoria di primo grado non era stata raggiunta una prova certa sulla penale responsabilità dell’imputata…
Come si vede sulla prima pagina dell’atto di appello dell’avvocato Bracco, l’avvocato ha chiesto L’ASSOLUZIONE PER NON AVER COMMESSO IL FATTO in quanto già solo dalla testimonianza della controparte si evidenziava la mia innocenza e reato di calunnia della Miano & C°.

4. “… un periodo nel quale i minori erano stati ospitati presso un istituto di Bonassola
Autorità giudiziarie itlaiane non hanno ancora fornito il resoconto delle indagini relative al reato di sequestro dei minori, non si sa dove sono stati. Bonassola è una cittadina al mare, i bambini hanno testimoniato di essere stati detenuti in un monastero nei boschi al nord Italia, dove si parlava tedesco, e di non essere stati al mare (bambini venivano trasportati come bestimae con un furgone senza finestre e non hanno potuto leggere cartelli). In più bambini sono stati spostati da un posto all’altro ben 16 volte (nell’arco di 45 giorni)! La Miano stessa si era contradetta: una volta ha detto “istituto di Voghera”, un’altra “di Bonassola”, un’altra ancora di Albisola. Affermare che bambini sarebbero stati a Bonassola senza avere effettuato indagini e senza avere le prove certe del fatto è un assurdo e falso ideologico doloso.

5. “Secondo gli accordi intervenuti, sul luogo stabilito per la riconsegna dei minori, avrebebro dovuto essere presenti soltanto Babenko Olga e il console dell’Estonia, … luogo in cui i minori avrebbero dovuto essere accompagnati in confromità a quanto disposto dal tribunale per i minori”.
E’ una pura menzogna del giudice, del tipo delirante, con lo scopo di favoreggiare la Miano e denigrare me. Neanche la Miano ha dichiarato il falso del genere. Il giudice ha scritto proprie menzogne guidato dall’odio razziale nei miei confronti. Non esistevano accordi del genere e il giudice non ha alcuna prova dell’esistenza degli accordi del genere, visto anche che la Miano si era rifiutata di presentare gli atti da lei stessa nominati (perché inesistenti) e questi atti non sono stati richiesti al comune di Sesata godano in base della mia istanza in corrispondenza con l’art. 391 quater C.P.P.. Io avevo trattative private solo con la Annamaria Faganelli, ex presidente del tribunale dei minori, nessun altra persona era presente, neanche il mio ex marito, la Faganelli stessa ha scelto il posto della consegna pubblico (io chiedevo un ufficio del tribunale o della Questura, o una caserma dei Carabinieri) avendo il desiderio di fare un discorso “anti-riforma Castelli” davanti ai giornalisti. Non esiste un decreto del tribunale dei minori per la consegna dei bambini, le promesse della Faganelli sono state verbale senza alcun tipo di conferma scritta (il fatto può essere verificato tramite controllo degli atti del tribuinale dei minori, facendo ricerca dei decreti e/o comunicazioni trasmesse alla mia famiglia – guardi il p.1). Il console Estone non ha partecipato nelle trattative per la liberazione dei minori. Se la Faganelli avrebbe voluto solo la mia presenza, escludendo il mio ex marito – padre dei bambini e nonni e zii dei bambini, la stessa avrebbe fissato la consegna presso un pubblico ufficio e non sulla piazza di altissimo passaggio del centro storico-turistico in vicinanze della stazione ferroviaria.
Non esiste un decreto del tribunale che prevede che i bambini avrebbero dovuti essere accompaganti in Estonia o in un altro paese (guardi il p.1). Il decreto emesso il 21/07/2003 (non avente efficaccia legale) del contenuto delirante ordina all’assitente sociale di organizzare la partenza dei bambini in esilio e la mia presenza immediata nel posto di carcerazione dei minori in attresa dell’organizzazione dell’esilio dei bambini, il 24/07/2003 la Miano si era rifiutata di collaborare con giudici e di organizzare la partenza dei bambini in esilio e la mia presenza nel carcere, quindi l’idea dell’esilio non poteva essere realizzata e non si è più parlato.
Se i bambini avrebbero dovuto essere accompagnati in Estonia, la Faganelli li avrebbe consegnato ditettamente all’ambasciata Estone e non alla mia famiglia.
La Miano non mi aveva fornito alcun tipo di indicazione per l’organizzazione del esilio dei bambini e non avevo alcun tipo di contatto con la nostra famiglia (il fatto può essere controllato tramite un’ispezione presso gli atti del comune di Sersta Godano, cercando le lettere inviate alla nostra famiglia e verificando tabulati telefonici).

6. “…secondo quanto concordemente riferito dalla parte civile e dagli altri testi escusi, sul luogo si era radunata una piccola folla, con cartelli di protesta all’indirizzo delle assistenti sociali e del tribunale per i minorenni e addirittura la presenza di un giornalista di un importante quotidiano genovese.
Cartelli ha visto solo la Miano, le sue compagne Corso e Gargano hanno visto un cartello solo. Non è stato chiarito il testo di questo cartello, in quanto la parter calunniatrice non è stata esaminata per bene. Il carabiniere non ha visto nessun cartello né cartelli. Testimoni non hanno visto cartello/i, nessuno delle persone calunniate ha visto cartello/i. Su nessuna delle foto si vedono cartelli. Le Miano, Corso e Gargano fotografavano la gente presente sul posto con loro telefonini, se esistessero cartelli o un cartello solo, loro avrebbero presentato le foto scattate sull’udienza, il fatto che non l’hanno fatto attesta che non esistevano cartelli.
Il giornalista non era uno solo, solo nel verbale dei carabinieri si indicano tre giornalisti, tra cui uno querelato-calunniato insieme con me. Gli altri giornalisti non sono stati identificati perché la Miano indicava con le dita solo le persone con le macchine fotografiche in vista, trascurando giornalisti che non avevano macchine fotografiche.
Il sequestro dei bambini è stato seguito dai giornalisti dai primi momenti, in quanto la situazione di gravissima violazione dei diritti umani e delle leggi da parte dei giudici italiani e degli agenti di Polizia che avevano rapito fisicamente i bambini, passandoli in un secondo momento alla Miano Silvia e C° sul posto di consegnare alla mia famiglia com’era concordato al livello internazionale, era più che scandalosa.

7. “Dall’esame di Miano Silvia si evince che quest’ultima conosceva personalmente soltantoBabenko Olga per avere avuto con la stessa precedenti incontri connessi alla vicenda dei due figli minori e a problemi economici che la Babenko aveva cercato di risolvere chiedendo un aiuto al comune di Sesta Godano, mentre non aveva mai visto in precedenza le altre persone presenti e assiepate le une vicino alle altre e che, conseguentemente, non consoceva”. “Come già sottolienato, né la parte civile, nè le sue colleghe Gargano Paola e Corso Fiorella conoscevano in precedenza tali imputati, né alcuno degli altri soggetti che si erano radunati…”.
- La Miano “conosceva personalmente” (cioè di vista, perché 2 incontri avvenuti sono stati molto brevi) anche il mio ex marito, sig. Mercier, coimputato, assolto in primo grado. La stessa Miano ha detto: “quelli che conoscevo erano la signora Babenko e il signor Mercier” (pag.7 verbale). Come si vede il giudice ha mentito pur di danneggiarmi, sicuramente una tale azione si basa solo sull’odio razziale – non esistono altre spiegazioni verosimili.
“Conosceva personalmente” suona un po’ esagerato, in quanto la Miano non era in grado di riconoscermi e aveva scambiato la sig.ra Abruzzo con me, indicandola ai carabinieri essendo sicura che fossi io. Il mio ex marito è stato indicato ai carabinieri come “presunto padre dei bambini” in qaunto la Miano e le sue colleghe non erano sicuri di chi fosse.
Le Gargano e Corso non mi conoscevano affatto e io non conoscevo loro. Infatti la Gargano, rispondendo sulla domanda se mi conosceva, rispondeva: “La signora Babenko mi era stata indicata come la madre dei bambini, prima dei fatti avevo incontrato solo sig. Mercier” (verbale pag.12). alla Gargano non è stato chiesto chi mi avrebbe indicato. Come si vede, la Gargano ha dichiarato di conoscere il mio ex marito, coimputato.
Alla Corso le domande non sono state fatte.
Il mio ex marito dichiarava di conoscere di vista tutte le donne, in quanto abitando da anni nel comune di Sesta Godano sicuramente le aveva viste, però senza sapere chi sono.
Per esplicitare il fatto di mancata conoscenza con la Miano e l’impossibilità di riconoscimento reciproco avevo raccontato dell’episodio del 29/05/2003, quando le Miano e Corso hanno colpito una donna al posto mio in quanto non mi conoscevano (le donne volevano colpire me con una puntura con psicofarmaci paralizzanti e dopo avermi immobilizzato prendere i miei figli senza un decreto del tribunale dei minori, spacciando la situazione da urgente). Il 10/08/2003, prima della consegna, la Miano aveva detto ai nostri figli di non conoscerci e di non essere in grado di riconoscerci (guardi la testimonianza dei bambini).
A nessuna delle donne sono state fatte domande volte a definire quanto volte nella vita ci avrebbero visto, quando e per quanto tempo, non sono stati chiesti atti d’ufficio i quali avrebbero potuto confermare il loro dichiarato – quindi il giudice ha trascritto il falso frutto di propria fantasia e non gli elementi acquisiti nell’arco del dibattimento.
- io non mi ero mai rivolta alla Miano, tanto meno per risolvere “problemi economici”, il mio ex marito, coimputato già assolto, sig. Mercier, si era rivolto alla Miano in seguito all’occupazione dell’abitazione familiare da parte dei criminali armati.
- Nessuno delle persone sentite ha detto di avere visto persone “assiepate le une vicino alle altre”, tutti hanno riferito del caos e continuo movimento, e quindi, dell’inesistenza delle persone “assiepate”.
- non ho avuto “precedenti incontri incontri connessi alla vicenda dei due figli minori e a problemi economici” con la Miano, prima del 10/08/2003 ho visto la Miano tre volte nella vita per brevi attimi, una delle quali senza sapere chi fosse (29/05/2003), un’altra che la stessa era nello stato di ubbriachezza o sotto l’effetto di altre sostanze alteranti la psiche mentre si rifiutava di collaborare coi giudici del tribunale dei minori e di restituire i bambini (24/07/2003, la donna era nello stato malridotto, con tutto il trucco spalmato sul viso), la prima volta la donna aveva parlato solo con il mio ex marito e l’ho ha cacciato via dal suo ufficio nonostante l’appuntamento è stato fissato dalla segretaria del sindaco (il 15/10/2001), tutte tre volte la donna compieva reati (rifiuto atti d’ufficio, abuso d’ufficio, violenza privata, falso ideologico, diffamazione, calunnia), il che si descrive meglio nella descrizione generale degli eventi. Non ero in grado di riconoscere la donna il 10/08/2003 e lei non era in grado di riconoscere me, infatti ha scambiato la sig.ra Abruzzo per me.
Nell’arco del dibattimento non è stato chiarito se il gruppo di persone esisteva prima dell’arrivo dei carabinieri o se è stato creato solo dalle persone identificate, i quali sono stati constretti a radunarsi intorno alla macchina dei carabinieri in attesa di restituizione dei documenti personali. Quando ero presente io sul posto non esisteva alcun gruppo di persone, il posto della consegna è molto lungo (30-50 metri), quindi anche la mia famiglia e amici dei bambini si erano dispersi su tutta la lingezza e largezza del posto delal consegna per non perdere l’arrivo dei bambini e eivtare il fallimento della consegna a cuasa di mancato incontro con la Faganelli.

8. “La situazione era molto tesa e dal gruppo delle persone che si erano radunate avevano cominicato a partire frasi ingiuriose dirette a lei e alle sue colleghe”.
La situazione non era affato tesa. Tese erano solamente e esclusivamente le Miano & C°, in quanto avevano la coscienza sporca in seguito ai reati compiuti.
Per la mia famiglia sussisteva la situazione di piacevole attesa e della speranza, per gli altri era la festa per arrivo dei bambini.
Sia io che mio ex marito coimputato abbiamo sottolineato sull’udeinza che per noi la situazione non era tesa, ma gioiosa. Entrambi testimoni sentiti hanno testimoniato che la situazione si era deteriorata solo dopo l’arrivo dei carabinieri chiamati dalla Miano e dopo che la Miano & C° hanno aggredito le persone presenti indicandoli ai carabinieri e chiedendo l’identificazione.
Ogni cittadino ha avuto la propria percezione sentimentale degli eventi e attribuire a tutti i sentimenti (malsani tra l’altro) delle Miano & C° è altamente ingiusto.
Nell’arco del dibattimento non è stata provata l’esistenza delle frasi ingiuriose. Le Corso e Gargano hanno dichiarato di non ricordare le frasi ingiuriose contemporaneamente dichiarando di ricordare che le frasi ingiuriose sono state, entrando continuamente in contraddizione.
La Miano non ricordava neanche della frase a me attribuita nel capo di imputazione: sulla domanda della p.m.: “Ma Lei ricorda della frase attribuita alla sig.ra Babenko in capo di imputazione? La può dire?”, su di che la Miano ha risposto: “Ricordo della frase della Babenko che mi ha rivolto in cui in capo di imputazione. L’atra donna presente e che è stata identificata in mia presenza ha detto “maledette, maledette”, ricordo i nomi tutti furono identificati in mia presenza” – omettendo di rispondere alla domanda precisa e dimostrando di non ricordare minimamente delle accuse a me attribuite.
Non è stato chiarito se i carabinieri hanno steso il verbale interamente dalle parole della Miano o se hanno visto veramente qualcosa, le domande della p.m. al carabinieri contenevano le risposte e suggerimenti per la risposta e non è stato possibile a chiarire meglio i dettagli degli eventi. Per esmpio la p.m. aveva chiesto: “Ha sentito le frasi “Voi e il tribunale dei minori non avete il modi d’esistere…”?” e il carabiniere ha risposto “Sì, ho sentito”, la domanda giusta sarebbe “Ha sentito le frasi “…” o le ha trascritte solo in base del dichiarato dalla parte accusatrice?”.
Il carabiniere non ha assolutamente sentito le frasi indicate di cui in capo di imputazione. Testimoni hanno testimoniato che nessuno ha pronunciato le frasi ingiuriose.

9. “Tra le frasi che la parte civile Miano Silvia ha indicato essere state proferite al suo indirizzo da Babenko Olga vi è anche quella riportata nel capo di imputazione…”.
Tale affermazione è un falso doloso, la Miano non ricordava della frase a me attribuita. Sulla domanda precisa della p.m.: “Ma Lei ricorda della frase attribuita alla sig.ra Babenko in capo di imputazione? La può dire?”, la Miano ha risposto: “Ricordo della frase della Babenko che mi ha rivolto in cui in capo di imputazione. L’altra donna presente e che è stata identificata in mia presenza ha detto “maledette, maledette”, ricordo i nomi tutti furono identificati in mia presenza” (si ricorda che io non sono stata identificata). Come si vede, la Miano ha parlato di “altra donna” anche se nessuno l’aveva chiesto e non ha risposto alla domanda.
In più la Miano ha detto: “Non ricordo quale offesa specifica mi rivolse la Babenko, le frasi che ho sentito sono state: “Vaffanculo troie, faccia da troia, fate un lavoro sporco, vergognatevi”.
Le Corso e Gargano, che si trovavano dietro alle mie spalle nel momento della consegna (prova della foto) e hanno visto e sentito tutto, hanno dichiarato di non ricordare se io e il mio ex marito abbiamo detto qualcosa, mentre dovevano sentire le frasi d’amore dette ai bambini.
Nessuno, carabiniere e la Miano stessa compresi, ha accennato della frase a me attribuita nel capo di imputazione, la Miano non la ricordava in maniera esplicita.

10. “Nella fattispecie l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi e di tensione conseguente è stata pacificamente riconosciuta da tutte le parti”.
Falso doloso. Sull’udienza avevo dichiarato esplicitamente di inesistenza di ogni tipo di conflitto da parte mia, in quanto il mio rapporto con la Miano, e il rapporto di tutta la mia famiglia con questa donna, è basato sulla legge e non sugli interessi personali. Il rapporto è regolato dalla legge, la mia famiglia chiede alla Miano di osservare la legge e la stessa di rifiuta, compiendo il reato di omissione degli atti d’ufficio e entrando contemporaneamente in conflitto di interessi con la legge e non con la nostra famiglia. Violando la legge la Miano si sente tesa. Io non mi sento tesa in quanto osservo la legge e l’avevo detto esplicitamente sull’udienza del 28/03/2008. Il giudice mi ha attribuito sentimenti e problematiche mentali e comportamentali della Miano, compiendo il reato di falso doloso.

11. “Le colleghe di Miano Silvia hanno confermato nel loro esame che dal gruppo di persone che si era radunato ad attenderle erano partiti insulti e parolacce, anche se le stesse non sono state in grado di attribuire a soggetti ben determinati tali frasi…
Nell’arco del dibattimento non è stato provato che esisteva un gruppo di persone che si sarebbe “radunato ad attenderle”, in quanto non è stato chiarito il momento preciso quando si era creato il gruppo (di cui, ovviamente non facevo parte, come è dimostrato dalla testimonianza del carabiniere): se prima o dopo l’arrivo dei carabinieri. Non esisteva un punto preciso per la consegna dei bambini, il posto era la fermata dei bus lunga ben 30-50 metri, e nessuno sapeva dalla quale direzione sarebbero arrivati bambini – tutto ciò impediva alla formazione dei gruppi. Dalle foto di prova si vede che nel momento di consegna non esisteva alcun tipo di gruppo sul posto, che le Corso e Gargano non erano insieme con la Miano e, quindi, non erano arrivate contemporanemanete sul posto dalla consegna ma erano arrivate insieme solo alle file dei bus, dove si sono divise, che nel momento della consegna la Miano non si era avvicinata alla nostra famiglia e le Corso e Gargano si trovavano dietro alle spalle della nostra famiglia, che ci guardavano e che, evidentemente hanno sentito ogni parola detta sia da me sia dal mio ex marito sig. Mercier. Nonostante le Corso e Gargano si trovavano vicino (dietro a noi) loro hanno affermato di NON RICORDARE se io e mio ex marito avremmo detto qualcosa o no, mentre era l’unica cosa che le donne potevano ricordare con la precisione e certezza in quanto un azione precisa svoltasi davanti loro occhi a distanza 1,5 – 2 metri. E’ assolutamente non credibile che le donne non ricordassero, le donne ricordano perfettamente che non c’è stato alcun scambio di frase tra membri della mia famiglia e loro e la Miano (la cui era rimasta in mezzo ai bus ed era apparsa sul posto solo con l’arrivo dei carabinieri già dopo la partenza del bus con me e miei figli e familiari). I giudici avevano il dovere di provvedere a chiarire PERCHé QUESTE DONNE DICHIARANO DI NON RICORDARE mettendo davanti a loro la foto e chiedendo come mai dichiarano di non ricordare.
La testimonianza delle è stata contradditoria:“sono stati insulti – non ricordo insulti, sono state parolacce – non ricordo parolacce, la Miano è stata ingiuriata – non ricordo che è stata ingiuriata”, e le frasi riferite erano ben diverse dalle frasi indicate dal carabiniere. Il giudice aveva il dovere di sottolineare il contrasto delle donne con il carabiniere.

12. “Costituisce inoltre il fenomenodi comune esperienza che l’affolamento di persone radunate per uno scopo preciso e unite da una comune intenzione costituisce terreno fertile per ecessi verbali, soppratutto allorquando qualcuno pronunci parole i compia gesti che rappresentano il classico fiammifero gettato su qualcosa di altamente infiammanbile”.
Nell’arco del dibbattimento non sono stati chiariti gli “scopi” e le “intenzioni” di categorie di persone presenti: lo scopo e intenzione mie e della mia famiglia erano ben diversi dagli scopi e intenzioni di tutti gli altri presenti, il giudice aveva il dovere di sottolinearlo. La mia famiglia doveva prendere bambini libearati dai criminali e portarli al sicuro – nessun altro lo doveva fare. Giornalsiti dovevano svolgere il diritto di cronaca, curiosi dovevano cursiosare, carabinieri e agenti di polizia dovevano vigilare sulla situazione, rappresentanti delle associazioni e istituzioni volevano un appuntamento con la Faganelli, compagni scolastici volevano festeggiare, amici e conoscenti volevano salutare, console Estone era presente per presentare una querela all’Interpol in caso di fallimento della consegna ecc. E’ ovvio che gli scopi e intenzioni erano diversi.
Nell’arco del dibattimento non è stato chiarito se esistevano o meno “parole” o “gesti” rappresentanti “fiammifero” e chi avrebbe potuto “gettarlo”, visto anche che io e mio ex marito non eravamo in grado di riconoscere la Miano e le sue dipendenti a causa di scarsità dei contatti precedenti e le stesse non si erano avvicinate e presentate (il 10/08/2003 la Miano e Corso hanno dichiarato che la Miano “sarebbe stata avvicinata da un gruppo di giornalisti giornalisti che scattavano le foto e dal presunto padre dei bambini che a dire della Miano voleva salire sul pullman per poter partire con i figli. Visto il rifiuto della Miano alle volontà del padre identificato in Mercier Antonio Alberto … veniva fatto oggetto assieme alla Corso di insulti, alcuni dei quali fatti anche dai giornalisti e da altre persone ivi presenti, per tanto richiedeva il nostro intervento…, il 27/03/2008 gli insulti sarebbero partiti “immediatamente” senza un motivo).
“Altamente infiammabili” erano solo la Miano & C°, il che si attesta dalle loro testimonianze nelle quali loro hanno dichiarato di sentire “attegiamenti di sfida” (???) e altri sentimenti bizzarri e malsani in realtà inesistenti. La Miano mi ha attribuito lo stato di agitazione, rabbia, ira ecc. – tutti i sentimenti i quali aveva solo lei stessa e non io ( i sentimenti miei erano gioia, felicità, amore verso bambini ecc.). Tale fenomeno si chiama in psichiatria “proiezione”. Miano & C° perdevano il frutto di reato, è ovvio che erano “altamente infiammabili” e volevano danneggiare la mia famiglia.
Due testimoni sentiti e tutte le persone imputate hanno dichiarato che per loro era una festa per arrivo dei bambini e che la situazione si era degenarata con l’arrivo della Miano accompagnata dai carabinieri e aggressione verbale della Miano contro persone pesenti sul posto.

13. “Anche l’appuntato dei Carabinieri Costanza … ha confermato l’esistenza di una estrema tensione e la pronuncia di espressioni ingiuriose provenienti dal gruppo delle persone che si erano radunate intorno all’assitente sociale Miano”.
Il carabiniere non ha confermato l’esistenza delle persone “radunate intorno all’assistente sociale”, al carabiniere non è stata fatta domanda se esistevano o meno “persone radunate” e in quale preciso momento si sarebbero “radunati”. La prova testimoniale ha dimostrato che le persone si erano radunate intorno ai carabiniere dopo l’identificazione, in quanto dovevano aspettare la restituizione dei documenti personali.
Il carabiniere non ha affatto confermato il dichiarato dalle Miano & C°, anzi il carabiniere ha confermato tutto lo scritto nel verbale entrando in contrasto con la Miano & C°:
(1) sulla modalità di inizio di presunti insulti, il carabiniere sosteneva che la Miano gli aveva detto che gli insulti sarebbero stati partiti solo dopo che la Miano sarebbe stata avvicinata da un gruppo di giornalisti e dal “presunto padre”, il cui avrebbe voluto chiedere il permesso della Miano per salire su un mezzo pubblico, invece la Miano affermava sull’udienza che gli insulti sarebbero stati partiti “immediatamente” e senza un motivo;
(2) sul contenuto delle frasi offensive, il carabiniere non ha confermato frasi del tipo “troia”,”vaffanculo” ecc., ma solo “TORNATE A ZAPPARE LA TERRA, SIETE DELLE ROVINA FAMIGLIE, VOI ED IL TRIBUNALE DEI MINORI NON AVERE MODO D'ESISTERE” ipoteticamente dette da un gruppetto di quattro persone: “Erano un grupetto: B., M., A. e M.”. La Miano non ha accennato delle frasi del genere.
(3) sul fatto dei cartelli , la Miano inizialmente affermava che sul posto esisteva “una marea di gente con cartelli”, poco dopo contraddiceva “una sola donna con un cartello”, mentre il carabiniere escludeva l’esistenza dei cartelli.
Sull’udienza non è stato chiarito se il carabiniere ha assistito a qualcosa o se ha steso il verbale interamente dalle parole della Miano, quindi non è stato chiarito se ha sentito le frasi indicate nel verbale o se le ha trascritte dalle parole della Miano. Non sono state chiarite le modalità dell’arrivo dei carabinieri sul posto e dove hanno incontrato le Miano e Corso identificate per prime, come di preciso è avvenuta l’identificazione delle persone. Al carabiniere non è stato chiesto di indicare la posizione delle persone e le dinamiche degli spostamenti sulla piantina del posto.
Il carabiniere non ha usato il termine “estrema tensione”. In quanto il carabiniere non ricordava quasi nulla e ha dovuto rileggere il verbale per testimoniare, si può dedurre che sul posto non era successo nulla di interessante e/o di particolare e, quindi, non esisteva “estrema tensione” – se fosse esistita “estrema tensione” il carabiniere l’avrebbe ricordato. Ovviamente, le persone identificate erano offese dall’immotivata identificazione da parte dei carabinieri e la tensione si era ceata proprio in seguito all’identificazione. Poco possibile che 7 persone identificate, che non si conoscevano afatto o si conoscevano poco tra di loro, appartenenti alle categorie sociali di diverso livello, venuti sul posto per motivi diversi, avrebbero potuto creare “estrema tensione”.

14. “La versione della Miano circa la pronuncia al cui indirizzo dell’espressione contenuta nel capo di imputazione contestato alla Babenko appare quindi attendibile…
La versione piena di abbondante contraddzioni e cambiamenti della versione dei fatti non poteva “apparire attendibile”, si chiede allora QUALE DELLE VERSIONI della Miano "appare attendibile"? La Miano era entrata in contrasto con le proprie dichiarazioni del momento e quelle precedenti, con le dichiarazioni del carabiniere, con le dichiarazioni delle sue dipendenti, con le dichiarazioni delle persone calunniate e con dichiarazioni dei testimoni miei. E’ stato evidenziato che la donna mente dolosamente sul fatto della mia identificazione e sulla quantità delle donne presenti sul posto. Sono stati evidenziati reati ripetuti di falso ideologica della donna. La Miano ha omesso di presentare documenti del proprio ufficio per provare il proprio dichiarato – tutto il suo dichiarato rimane non confermato dalle prove d’ufficio obbligatorie, in particolare quando si tratta provare l’esistenza o non esistenza dei decreti delle autorità giudiziarie. La Miano non ricordava la frase a me attribuita nel capo di imputazione e ha esplicitamente dichiarato che tutte le persone che avrebbero insultato sono state identificate dai carabinieri, liberandomi da ogni accusa con tale dichiarazione in quanto io non sono stata identificata. Già solo la menzogna sul fatto di mia identificazione ha fatto dalla Miano una persona inattendibile (si precisa che la Miano aveva passato ben 1,5-2 ore in compagnia delle persone identificate e aveva visto perfettamente che tra le persone identificate era una donna sola e non due), altre affermazioni deliranti del tipo che nella “marea di gente” erano presenti solo due donne provavano che la Miano non è assolutamente onesta e non è assolutamente affidabile.
Sull’udienza del 28/07/2008 ho portato alcuni atti di prova, dimostrando il reato ripetuto di falso ideologico da parte della Miano (nota del Demanio, nota del comune di Sesta Godano relativa ai documenti personali di miei figli, lettere-relazioni della Miano dell’agosto 2002 e del gennaio 2004, citazione e due decreti notificati del tribunale dei minori, querele). Il carabiniere testimioniava esplicitamente che non facevo parte del gruppo e non sono stata identificata e che la Miano mi ha illecitamente calunniato. Due dipendenti della Miano dichiaravano di non ricordare se io avevo detto qualcosa o no, nonostante si trovavano dietro allle mie spalle nel momento della consegna e mi guardavano e hanno sentito ogni parola detta (foto); due miei testimoni sentiti hanno esplicitmante testimoniato che la Miano mente e compie reato di calunnia in quanto sul posto nessuno aveva pronunicato alcun tipo di insulto verso nessuno.
Il mio livello di cultura personale, provenienza sociale e il percorso degli studi escludono uso delle parole usate dalla Miano e dalle sue colleghe del tipo “troia”, “vaffanculo”, “tornate a zappare la terra”, “minchia”, “cazzo” e atro simile usato da loro. La Miano e le sue colleghe non sono laureate, la Gargano perfino non capiva il significato della parola “identificare” sull’udienza del 27/03/2008, tutte le versioni dei gergi da loro descritti come “insulti ricevuti” corrispondono a loro livello di cultura, livello delle persone non laureate, e non al mio livello di cultura comprendente la laurea in menagment aziendale e economia, la tesi sul sistema bancario svizzero, corsi post-laurea e vari corsi italiani tra cui sicurezza al lavoro e H.A.C.C.P., diplomi di studio negli altri settori, collaborazione nel gruppo di lavoro di traduzione della “Divina commedia” dall’italiano nel russo. Per la prima volta sono stata invitata in Italia dal governo italiano ancora nei tempi sovetici, quando ero studente universitaria, nell’arco di scambio culturale di techniche di allenamento sportivo agonistico e questioni di gestione collegate. Il mio ex marito sig. Mercier ha testimoniato esplicitamente sull’udienza del 28/03/2008 che io non ho mai usato gergi da bassifondi e il linguaggio idiomatico usati dalla Miano.
Dal 2003 fino ad oggi non è stato ancora chiarito lo scopo con il quale la Miano ha compiuto il reato di sequestro di miei figli, dal punto di vista logico, se avessi visto la Miano il 10/08/2003 le avrei potuto dirte “sequestratrice dei bambini” in corrispondenza al reato dalla stessa compiuto e dalla mia famiglia querelato. Non si sa ancora se la Miano voleva vendere miei figli a qualcuno dopo averli sequestrati, per questo l’attribuzione della frase “Venditrice dei bambini, guardate com’è con la minigonna” deve essere valutato come confessione da parte della Miano.
Le dichiarazioni della Miano non possono “apparire credibili” – sono esplicitamente falsi, il dibattimento ha evidenziato la falsità della Miano e i suoi reati di falso ideologico e calunnia. Il giudice ha mentito nel testo della sentenza per favoreggiare alla Miano in danno alla verità e alla giustizia.
Se le versione delal Miano appariva attendibile, allora perchè non è stata presa in considerazione la dichiarazione della Miano che tutti quelli che insultavano sono stati identificati, il che mi libera da ogni accusa? Questa versione della Miano è stata ritenuta inattendibile?

15. L’avvocato Braccio si indica falsamente come avvocato di fiducia mentre è l’avvocato assegnatomi d’ufficio (sostituta del avvocato Franco Strula nominato dal p.m. con l’atto di citazione a giudizio). L’avvocato Sturla non voleva occpuarsi della pratica e ha messo come sostituta la sua collega l’avvocato Debora Bracco.


***

OMISSIONI NEL TESTO DELLA SENTENZA sono in generale gli stessi che nella prima sentenza: non si indca la testimonianza del carabiniere nel mio favore e la mia estraneità ai fatti in quanto non identificata, non si indicano le testimonianze di miei due testimoni sentiti, non si indica che il mio terzo testimone è stato mandato via senza essere sentito in quanto ritenuto “sovrabbondante” e causa dell’esaurente testimonianza dei primi due, non si indica che testimoni a carico Corso e Gargano erano entrati in contraddizione sia con la Miano sia con il carabiniere e hanno dichiarato di non ricordare se io e mio ex marito avremmo detto qualcosa mentre le foto attestano che si trovavano dietro alle nostre spalle nel momento delal consegna e hanno perfettamente visto e sentito tutto detto da me e dal mio ex marito, in primis le parole d’amore verso figli. In più le Corso/Gargano hanno dichiarato che nessuno delle persone che insultavano di era allontanato mentre io, i miei parenti e gli amici di miei figli coi loro genitori eravamo andati subito via dal posto della consegna. Non si indica che la Miano stessa mi aveva liberato da ogni accusa dichiarando che quelli che insultavano sono stati identificati tutti (ed io non lo sono stata). Non si indica che la Miano non ricordava la frase a me attribuita. Non si indica che la Miano insiteva nel mentire che io sarei stata identificata, ben sapendo che non lo sono stata, entrando in contrasto con la testimonianza del carabiniere. Non si indica che l’origine della querela era l’aggressione della Miano contro persone con le macchine fotografiche, che la stessa intimidiva giornalisti a non pubblicare nulla e a non svolgere il diritto alla cronaca – il che si attesta dal verbale dei carabinieri e dalla testimonianza dei testimoni sentiti.


OMMISSIONE DI INDICARE ATTENUANTI

Il giudice aveva il dovere di indicare attenuanti previsti dalla legge, art. 62 C.P.: (1) avere agito per motivi di particolare valore morale e sociale (i reati compiuti dalla Miano di sequestro e sottrazione dei minori, accompagnati dalle torture e trattamenti degradanti e disumani, dalle torutre fisiche e psicologiche, diffamazione, ingiuria e calunnia sono reati nefandi e odiosi, la Miano ha agito contra la legge e contro principi costituzionali italiani, abusando della propria posizione sociale di assistente sociale, avuta senza avere requisiti previsti dalla legge italiana – una laurea); (2) l’aver agito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui (NB: il giudice stesso mi ha attribuito lo stato d’ira e di agitazione e tensione, in quali in realtà non avevo, una volta attribuiti questi sentimenti dovevano essere inquadrati anche attenuanti, di fatto abbiamo sentimento attribuiti e attenuanti non applicati); (3) l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non is tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza (NB: il giudice stesso ha indicato l’esistenza di una “piccola folla”, la Miano stessa ha parlato di “tunulto che c’era”, io non ho mai avuto condanne penali, quindi il giudice aveva il dovere di applicare questo attenuante dopo avere scelto la versione dei fatti della Miano e ignorato altre testimonianze).


DISCRIMINAZIONE RAZZIALE

Nella parte della sentenza dedicata alla breve descrizione delle difese di ognuno degli indagati a me sono dedicate solo 5 righe, mentre al sig. M. 18 e alla sig.ra A. 20. I miei testimoni si indicano nel testo dedicato alla sig.ra A. (sic!) e non nel testo dedicato a me. Non si indica che testimoni di sig. M. e della sig.ra A. eravamo io e mio ex marito (coimputato già assolto), e che, quindi, la mia testimoniazna è stata ritenuta affidabile per assolvere sig. M.e sig.ra A. per non avere commesso il fatto.
Nella sentenza non si indica che io avevo presentato 4 testimoni, tra cui sono stati sentiti due, il terzo ha aspettato sei ore davanti alla porta della stanza del giudice ed è stato mandato via in quanto la testimonianza dei primi due è stata ritenuta esaurente e lo stesso ritenuto “sovrabbondante”; il quarto testimone (il console Estone) non è stato invitato per i motivi non chiari. Non si indica che gli altri coimputati non avevano presentato testimoni (solo il mio ex mairto aveva indicato uno) e sono stati assolti senza avere presentato testimoni (sic!!!). Preciso che tutti i miei coimputati sono cittadini italiani, io sono unica straniera e il trattamento non pari, discriminatorio e denigrante è stato riservato solo a me. Sono l’unica estranea ai fatti accaduti, in quanto ero andata via dal posto appena ricevuto i figli, senza avere visto nessuno dei coimputati e senza avere parlato con nessuno di loro (ad esclusione del mio ex mairto, ovviamente), sono unica di tutti gli accusati non identificata dai carabinieri. Il carabiniere stesso aveva testimoniato di non avermi mai visto, di non avermi identificato e che non appartenevo al gruppo di persone accusate.
Il fatto che io ho ricevuto una ingiusta e illegale condanna dopo avere portato due testimoni, avendo altri due di riserva non sentiti e avento la testimonianza del carabinbiere la mio favore, mentre cittadini italiani che non hanno portato nessun testimone sono stati assolti attesta una gravissima discriminazione razziale, una vera persecuzione orientata a provocare negli italiani l’odio verso stranieri. Emettendo sentenze persecutorie in nome della Miano Silvia, “sputando” sul popolo italiano e sulla legge, giudici hanno dato esempio di discriminazione, persecuzione e trattamento degradante verso stranieri, istigando cittadini semplici a ripetere il loro comportamento odioso.

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Copia della sentenza



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