PROCEDIMENTO: N.6403/03 Genova
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PARTE
CALUNNIATRICE: l' assistente sociale Silvia Miano (Sesta Godano,
La Spezia) non laureata mentre al legge prevede la laurea e due sue
amiche, incaricate al pubblico servizio, Corso Fiorella e Paola
Gargano, proprietarie di un'azienda commerciale che riceve in
affidamento bambini certa "cooperativa Gulliver" - le quali
nell'arco del procedimento hanno mentito ai magistrati di essere
"operatrice sociale" e "autista" del comune di
Sesta Godano, nascondendo il fatto di avere azienda commerciale del
tipo carcerario, appunto casa famiglia – istituto, nella quale la
fonte di reddito e la merce sono i bambini
TESTIMONI
E PROVE DELLA PARTE CALLUNIATRICE: la parte calunniatrice non ha
presentato né testimoni né alcun altro tipo di prova, nessun atto
di proprio ufficio;
IMPUTATI
- CALUNNIATI : la dr.ssa Olga Babenko, cittadina estone, l'unica
estranea ai fatti in quanto non identificata dai Carabinieri nel
luogo dei fatti perché assente nel momento quando sarebbero
accaduti, e altre 5 persone, tutti cittadini italiani (tra cui l’ex
coniuge della dr.ssa Babenko e altre persone sconosciute del tutto e
conosciute poco) - tutti già assolti tranne la dr.ssa Babenko
nonostante è l'unica estranea ai fatti
PARTE
LESA DAI REATI DELLE CALUNNIATRICI SILVIA MIANO, FIORELLA CORSO E
PAOLA GARGANO: la dr.ssa Olga Babenko e la sua famiglia, l'ex
coniuge della dr.ssa Babenko, gli altri coimputati, i giornalisti
rimanenti nel luogo dei fatti che sono stati aggrediti, identificati
e minacciati di non scrivere articoli
PARTE
LESA DAI REATI DEI MAGISTRATI PARTECIPI DEL PROCEDIMENTO IN
QUESTIONE: la dr.ssa Olga Babenko e la sua famiglia (le calunnie,
diffamazioni e falsità dei magistrati e la loro omissione di
prendere in considerazione e valutare le testimonianze e le prove
ledono l'onore di tutta la famiglia)
MAGISTRATI
COINVOLTI CHE HANNO VIOLATO LA LEGGE E SONO GIA' STATI QUERELATI:
Filippo
Santarella - giudice di pace, di Genova (falso ideologico nel
testo della sentenza, omissione di descrivere le testimonianze e le
prove assunte durante il procedimento e di valutarle – compreso
l'omissione di trascrivere la testimonianza di un carabiniere assunta
durante un'udienza, si presume che allo scopo di favoreggiamento
della parte calunniatrice e per esprimere l'odio razziale);
Giuseppe
Dagnino - giudice monocratico in funzione della corte d'appello,
Genova (falso ideologico nel testo della sentenza – compreso
l'omissione di trascrivere la testimonianza di un carabiniere assunta
durante un'udienza, omissione di descrivere le testimonianze e le
prove assunte durante il procedimento e di valutarle, si presume,
allo scopo di favoreggiamento della parte calunniatrice e per
esprimere l'odio razziale);
Sabrina
Monteverde - pubblico ministero responsabile per indagini, Genova
(omissione delle indagini - omissione di atti d'ufficio, omissione di
identificare e sentire le persone presenti nel luogo dei fatti nei
momenti diversi come agenti di Polizia e Carabinieri; omissione di
verificare la verità delle dichiarazioni della parte calunniatrice,
omissione di chiedere gli atti d'ufficio dalla parte calunniatrice;
falso ideologico in atti, si presume, allo scopo di favoreggiamento
della parte calunniatrice e per esprimere l'odio razziale);
Altri
pubblici ministeri genovesi in via di definizione, sono già stati
querelati come ignoti da identificare.
MAGISTRATI
DELLA CORTE DI CASSAZIONE CHE HANNO VIOLATO LA LEGGE AI QUALI
E' STATA INVIATA LA RICHIESTA DI OSSERVARE LA LEGGE E
SI E' IN ATTESA DELLA RISPOSTA:
Giuliana
Ferrua, Pietro Dubolino, Mario Rotella, Paolo Antonio Bruno, Maria
Vessichelli, O. Cedraniolo (nel testo della sentenza si indica
solo la "O" senza nome intero) - falso ideologico nel testo
della sentenza, rifiuto di descrivere nel testo della sentenza le
prove e le testimonianze assunte durante il procedimento e di
valutarle – compresa la testimonianza di un carabiniere sentito,
omissione di querelare i propri colleghi genovesi in seguito alle
notizie dei reati avuti dagli atti del procedimento e della procedere
con le querele contro la parte calunniatrice in base delle prove già
assunte durante il procedimento per i reati di calunnia, falso
ideologico ripetuto, rifiuto di atti d'ufficio, ecc.)
REATO
ATTRIBUITO: ipotetiche e non provate ingiurie che, secondo la
calunniatrice assistente sociale Silvia Miano del comune di Sesta
Godano (La Spezia), non laureata, e due sue amiche Fiorella Corso e
Paola Gargano partecipi del reato di calunnia, le attività precise
delle quali non sono state ancora del tutto chiarite in quanto hanno
dichiarato falso contrastante, imprenditrici-padrone dell'azienda
commerciale privata - istituto per minorenni di nome "Gulliver",
sarebbero state dette nel momento della liberazione dal sequestro e
la restituzione dei figli della dr.ssa Babenko e del suo allora
coniuge italiano, rapiti dalle calunniatrici suindicate nello stile
dei gangster e con abuso di potere e della posizione sociale (reato
di sequestro di persona con l'estorsione del denaro); si precisa che
la liberazione dei bambini è avvenuta per strada in un luogo
affollato di altro passaggio e non in un ufficio statale - per
l'appunto con le modalità come fanno vedere nei film sui gangster.
Le ipotetiche frasi "ingiuriose": “Ecco la venditrice
dei bambini! Guardate com’è con la minigonna!” –
attribuita alla dr.ssa Babenko (l'indicazione sulla minigonna si
riferisce all'abbigliamento dell'assistente sociale Silvia Miano non
laureata e vestita in modo mini-lucido-colorato-appariscente inadatto
per avvicinarsi ai minori); “Vergognatevi”, “Maledette”,
“Stupida, fai cose da stupida”, “Miss Pechino, hai
violato la convenzione dei diritti del fanciullo” –
attribuite agli altri coimputati). Si precisa che il reato di
sequestro dei bambini è stato compiuto dalle Miano, Corso e Gargano
nel 2003 e il sequestro è durato 45 giorni, il riscatto richiesto
era di 300 000 (trecento mila) euro; i bambini sono stati liberati
grazie agli interventi delle Forze dell'Ordine italiane ed Europee.
La calunniatrice Silvia Miano nel momento preciso della consegna dei
bambini non si trovava sul posto della consegna ma era rimasta
nascosta in mezzo ai pullman parcheggiati in più file o da qualche
altra parte ed era uscita dopo un po' di tempo – già dopo avvenuta
consegna dei bambini e dopo la partenza della famiglia della dr.ssa
Babenko dal luogo dei fatti; la Miano era accompagnata da alcuni
carabinieri genovesi dalla stessa chiamati allo scopo di creare caos,
intralciare la consegna e per intimidire i giornalisti a non
pubblicare articoli. Prima dell'arrivo della Miano sul luogo dei
fatti erano già andati via: la famiglia della dr.ssa Babenko (zii,
nonni, cugini, ecc), i rappresentanti delle Autorità (per esempio,
il Console Estone), i rappresentanti delle Forze dell'Ordine che si
occupavano del reato di sequestro dei bambini ed erano presenti nel
momento della consegna per garantire pubblica sicurezza, amici e
compagni scolastici dei bambini, i rappresentanti di alcuni partiti
politici.
Nessuno
della famiglia della dr.ssa Babenko, ad eccezione dell'allora
coniuge, né nessuno dei rappresentanti delle forze dell'Ordine
presenti nel momento della consegna né il Console Estone sono stati
identificati dai carabinieri genovesi nel luogo degli eventi, in
quanto non presenti ai fatti.
La dr.ssa Babenko non è stata identificata in quanto non presente nel
luogo dei fatti il che si attesta dal verbale dei carabinieri
genovesi però in tutti gli atti e sentenze successivi è stato
falsamente trascritto che la dr.ssa Babenko sarebbe stata presente e
identificata.
Copia
del verbale dei carabinieri dal quale si vede che la dr.ssa Babenko
non è stata indicata dalla Silvia Miano a scopo di identificazione
né identificata:
Estratto della querela delle Silvia Miano, Fiorella Corso e Paola Gargano del 11/08/2003 con attribuzione delle accuse e con falsa dichiarazione che la dr.ssa Babenko sarebbe stata identificata dai carabinieri:
E'
esplicito il reato di falso ideologico sull'identificazione della
dr.ssa Babenko che non è stata identificata. Tutti i pubblici
ministeri e i giudici avevano dovere di procedere contro le Miano e
Corso per il reato di falso ideologico.
Invece
il giorno prima, ai carabinieri genovesi, le Miano, Corso e Gargano
avevano dichiarato che le frasi per loro ingiuriose sarebbero state
quelle:
Reato
di violenza privata contro i giornalisti (minacce di danni ingiusti
in caso di pubblicazione di articoli):
Già
i carabinieri indaganti dovevano inquadrare i reati di falso
ideologico e di violenza privata contro giornalisti da parte delle
Miano e Corso. Però hanno omesso di farlo.
Chi
non sapesse, il Codice della Privacy permette di trattare i dati
personali e sensibili quando si tratta delle notizie di rilevante
interesse pubblico, La liberazione dei bambini dal sequestro è la
notizia di assai rilevante interesse pubblico, visto che i
gangster-rapinatori dei bambini erano assistente sociale pubblico
ufficiale e altri pubblici ufficiali e incaricati al pubblico
servizio.
PRECISAZIONE
SULLA FRASE ATTRIBUITA ALLA DR.SSA BABENKO:
Prendendo in
considerazione che l’assistente sociale Miano vendeva i bambini da
lei rapiti alla famiglia d'origine a prezzo di 300 000 euro,
compiendo le azioni consapevoli di vendita dei bambini e di
estorsione del denaro, ed essendo quindi la venditrice dei
bambini-merce, la stessa è veramente la venditrice dei bambini, e
quindi, la frase attribuita alla dr.ssa Babenko non può essere
inquadrata come ingiuria ma solo come la descrizione delle attività
"lavorative" dell’assistente sociale (che è un pubblico
ufficiale) e delle sue complici. La minigonna è stata
dall'assistente sociale indossata con lo scopo preciso di mostrare le
parti del corpo che di solito rimangono coperte a tutti gli uomini,
le donne e i bambini (chi voleva attrarre la Miano dipende dal suo
orientamento sessuale, la questione dell'orientamento sessuale della
Miano non è stata approfondita nelle sedi processuali), per attrarli
e per avere la loro valutazione. Il dizionario italiano non prevede
una terminologia alternativa alle attività commerciali di chi vende
bambini rapiti e la frase in sé non rappresenta reato.
TESTIMONI
E PROVE DELLA DR.SSA BABENKO:
1.
Un carabiniere già sentito sull'udienza che testimoniava che la
dr.ssa Babenko non è stata identificata in quanto non indicata dalle
calunniatrici nel luogo dei fatti e non presente nel luogo dei fatti;
2.
Un altro carabiniere collega del primo presente ai fatti non ancora
sentito;
3.
Il verbale dei carabinieri attestante l'identificazione delle
persone nei luogo dei fatti dal quale risulta chiaramente che la
dr.ssa Babenko non è stata identificata in quanto non si trovava nel
luogo dei fatti quando sono accaduti;
4. La dichiarazione della
stessa calunniatrice Silvia Miano che tutte le persone che
l'avrebbero insultata sono state identificate - il che prova che la
dr.ssa Babenko non l'ha insultata in quanto non identificata;
5.
Due testimoni sentiti in udienza: un giornalista e un proprietario
di un bar scelti a caso dall'elenco delle persone identificate sul
posto dai Carabinieri i quali testimoniavano che nel luogo dei fatti
non ci sono stati insulti;
6. Un testimone presente
occasionalmente ai fatti non identificato dai carabinieri, presente
sull'udienza che però non è stato sentito in quanto ritenuto
sovrabbondante a causa della testimonianza esaurente del carabiniere
e di altri 2 testimoni suindicati sentiti;
7.
Un testimone dei fatti non invitato per omissione del Pubblico
Ministero e dell'avvocato assegnato d'ufficio - il Console Estone; la
dr.ssa Babenko aveva richiesto di sentirlo in quanto figura
istituzionale importante e testimone affidabile presente nel momento
preciso della consegna dei bambini;
8.
Una decina di rappresentanti di forze dell'Ordine tra Carabinieri e
agenti di Polizia che seguivano il reato di sequestro dei bambini
dall'inizio e che accompagnavano la famiglia della dr.ssa Babenko;
non presenti ai fatti quando era arrivata la Miano accompagnata da
altri carabinieri;
9.
Fotografie della consegna dei bambini;
10.
Planimetria del luogo della consegna dei bambini;
11. Alcuni atti
provanti il reato duraturo e ripetuto di falso ideologico della parte
calunniatrice e, di conseguenza, la sua inclinazione a delinquere;
12.
Documentazione attestante l'inesistenza del processo presso un
tribunale minorile e l'inesistenza dei decreti e/o provvedimenti
aventi efficacia legale e che potrebbero essere eseguiti, prodotta a
scopo di dimostrare che l'assistente sociale Miano non è mai stata
affidataria dei minori e che ogni dichiarazione in tal senso è reato
di falso ideologico doloso;
12.
Istanze e richieste di atti al comune di Sesta Godano ai quali il
comune non risponde compiendo il reato di rifiuto e omissione di atti
d'ufficio.
TESTIMONI
SENTITI NELLE UDIENZE: un carabiniere (invitato dal pubblico
ministero e dalla dr.ssa Babenko), un giornalista del giornale "Il
Secolo XIX", un proprietario di un bar - tutti hanno solidamente
testimoniato contro le calunniatrici Miano / Corso / Gargano e in
favore della dr.ssa Babenko. I magistrati si rifiutano dolosamente di
trascrivere queste testimonianze nei testi delle loro sentenze
nonostante il carabiniere è testimone del pubblico ministero;
TESTIMONI
IMPORTANTI NON SENTITI: il Console d'Estonia e gli Agenti di
Polizia e i Carabinieri che accompagnavano la famiglia della Dr.ssa
Babenko nel momento della consegna dei bambini allo scopo di
garantire l'ordine pubblico e l'incolumità ai minori, i quali erano
andati via dal luogo della consegna insieme alla famiglia dopo che i
bambini sono stati consegnati (altri due carabinieri testimoni erano
arrivati sul posto della consegna insieme alla Miano quando questi
testimoni erano già andati via);
PRIMA
UDIENZA PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI GENOVA DR. FILIPPO SANTARELLA
Tentativo
di trattazione, la parte calunniatrice estorce il denaro e lettere
delle scuse dalle persone calunniate, nonostante la legge prevede che
il ritiro della querela deve essere incondizionato, il giudice omette
di osservare la legge e non spiega alla parte calunniatrice che il
ritiro deve essere incondizionato e non tramite l'estorsione di
denaro. La parte calunniatrice si rifiuta di ritirare la querela
gratis, pretendendo il denaro.
SECONDA
UDIENZA PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI GENOVA DR. FILIPPO SANTARELLA
Viene
interrogata la parte calunniatrice - le Miano, Corso e Gargano - e
sentito il testimone della dr.ssa Babenko e del pubblico ministero:
un carabiniere.
La
Miano entra in contraddizione e confusione tali che il giudice
Santarella inizia a ridere, non riuscendo a trattenersi (la donna
dichiara che sul posto della consegna c’era “una marea di persone
coi cartelli, in questa marea di persone c'erano solo due donne”,
poco dopo sostiene che “c’erano 4 o 6 persone”, poco dopo dice
che “c’era una sola donna con un cartello”, e altro simile). La
Miano non riesce a ricordare la frase attribuita alla dr.ssa Babenko,
usa invece più volte imprecazioni del tipo “troia”, “faccia da
troia”, mostrando l'inclinazione e dimestichezza con tale
linguaggio. Il suo racconto è pieno di menzogne e falsità, la donna
non presenta nessun atto di proprio ufficio per provare le proprie
affermazioni, tra cui l’affermazione delirante e falsa di essere
affidataria (sic!) dei minori e non criminale-rapinatrice, ed entra
in contraddizione con prove fotografiche, con la propria querela, con
le proprie complici del reato e con il carabiniere.
La
Miano dichiara che tutte le persone che l'avrebbero insultato, sono
state identificate dai carabinieri da lei chiamati, liberando con ciò
la dr.ssa Babenko da ogni responsabilità, in quanto non identificata
dai carabinieri e non presente sul posto nel momento dell’arrivo
dell’assistente sociale (che è arrivata sul posto 15-30 minuti
dopo la consegna dei bambini, quando la famiglia era già andata
via).
Affermazioni
della Miano sull'identificazione:
“La
signora Babenko era molto agitata, ha preso subito la bambina per
mano, ha detto delle parolacce, il signor Mercier faceva di tutto per
agitarla ancora di più, c'era un gran confusione, Mercier mi ha
detto “Guardati – vergognati miss Pechino” reputasi del vestito
che indossavo, la signora ci ha dato delle troie, Mericer si era
rivolto a me con quella frase come se avessi un vestito poco consono.
Io ricordo che c'era una signora con un cartello, che non era la
Babenko, tra i 50 e i 60 anni che ci disse “Vaffanculo facce da
troia” e disse qualche frase sul tribunale dei minori e del lavoro
sporco che facciamo, le persone sono state identificate queste
persone”.
Alla
domanda della pubblico ministero “Mahh, ricorda almeno la
frase attribuita alla signora Babenko in capo di imputazione, la può
dire?”, la Miano aveva risposto così: “Ricordo la
frase della Babenko che mi ha rivolto al cui al capo di imputazione,
l'altra donna presente e che è stata identificata in mi presenza mi
ha detto “Maledette, maledette”, ricordo i nomi , la signora si
chiamava Anna, tutti furono identificati in mia presenza”.
Le
coautrici della querela e calunniatici Corso e Gargano - sentite come
testimoni di sé stesse, hanno fatto dichiarazioni contrarie a quelle
della Miano, dichiarano di “non ricordare” se la dr.ssa Babenko
aveva detto qualcosa o meno, mentre la prova fotografica attesta che
le donne si trovavano dietro alle spalle della famiglia della
dottoressa e hanno visto e sentito tutto, tra cui le parole d’amore
verso figli. Anche le Corso e Gargano usano più volte imprecazioni
“troia” e “faccia da troia”, senza avere un minimo di decoro
e di buon costume, mostrando una dimestichezza all’uso delle
imprecazioni e del linguaggio osceno, indegno per una donna.
Estratto
dall'interrogazione della Corso:
“Non
ricordo se la Miano abbia interloquito con chi scattava foto, non
ricordo se è stata ingiuriata. Non ricordo se Babenko abbia
insultato la Miano ne ricordo se l'abbia fatto il Mercier. Quelli che
ho visto erano tutti lì, non ho visto nessuno allontanarsi”.
“Non
ricordo frasi nei confronti delle istituzioni o del tribunale dei
minori”.
Estratto
dall'interrogazione della Gargano:
“Io
conoscevo la signora Babenko, non ricordo se ha detto qualcosa,
riocordo le frasi ma non chi le ha pronunciate”.
“La
signora Babenko mi è stata indicata come la madre dei bambini, prima
dei fatti avevo incontrato solo il sig. Mercier”.
Le
calunniatrici erano entrate in contraddizione con le proprie
affermazioni precedenti ai carabinieri di Genova e ai carabinieri di
Borghetto di Vara, dimostrando di essere disoneste, bugiarde e di
compiere il reato di falso ideologico e di falsa testimonianza
davanti alle Autorità Giudiziarie.
Il
carabiniere sentito ha testimoniato che le Miano/Corso/Gargano
mentono e compiono reati di calunnia, diffamazione e falso
ideologico, offrendo la versione dei fatti ben diversa. Il
carabiniere ha testimoniato che la dr.ssa Babenko non è stata
identificata e che non si trovava sul posto, essendo totalmente
estranea ai fatti, di non averla mai visto, mentre le altre persone
calunniate sono state identificate tutte.
Testimonianza
del Carabiniere - testimone del Pubblico Ministero e della Dr.ssa
Babenko - sul fatto di mancata identificazione della Dr.ssa Babenko,
in quanto assente nel luogo dei fatti nel momento quando sono
accaduti:
“Non
ricordo la Babenko. Non vedo nella mia relazione il nome della
Babenko. Non la vedo.”
Una foto di prova:
La
foto attesta che la Miano non era presente nel momento della consegna
e non ha neanche visto com'è avvenuta la consegna in quanto la
dr.ssa Babenko non “aveva preso la bambina per la mano” ma la
teneva in braccio e la baciava, avendo al bocca addirittura occupata
il che non le permetteva di comunicare a tanto meno di ingiuriare.
TERZA
UDIENZA PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI GENOVA DR. FILIPPO SANTARELLA
Vengono
ascoltati la dr.ssa Babenko, il suo ex coniuge, alcuni degli
coimputati, i testimoni della dr.ssa Babenko scelti a caso
dall'elenco delle persone identificate dai Carabinieri nel luogo dei
fatti: un giornalista e un proprietario di un bar. Il terzo testimone
è mandato via senza essere sentito, in quanto ritenuto
sovrabbondante viste tutte le prove già assunte per stabilire la
verità dei fatti cioè in favore della dr.ssa Babenko: la
testimonianza del carabiniere e le testimonianze del barista e del
giornalista.
La
dr.ssa Babenko presenta prove documentali dei reati della parte
calunniatrice, compreso foto e testimonianze scritte, la planimetria
del luogo della consegna, istanze e atti pertinenti alla situazione.
I
testimoni testimoniano chiaramente che la parte calunniatrice ha
mentito alle Autorità Giudiziarie, che la dr.ssa Babenko non ha
pronunciato alcun tipo di ingiurie né prima della consegna dei
minori né dopo; che nessuno aveva pronunciato ingiurie sul posto
della consegna. Uno dei testimoni ha presentato foto da lui scattate
nel luogo della consegna nel momento della consegna.
Estratto
del verbale della testimonianza del giornalista:
“Non
ho sentito insultare nessuno,,, c'erano i genitori dei bambini, ho
parlato con loro, erano tranquillissimi, non li ho sentiti insultare
nessuno...”
"Non
ho sentito insulti né parolacce. All'inizio la situazione era
tranquillamente, poi la situazione s'era scaldata con l'arrivo dei
carabinieri...”
L'estratto della testimonianza del barista:
“Ero
intorno alloro. Non ho sentito ne Mercier ne Babenko ingiuriare le
assistenti. I genitori erano concentrati sui bambini”.
L’ex
coniuge della Dr.ssa Babenko, cittadino italiano, dichiarava inoltre
che la stessa non ha mai usato linguaggio primitivo e osceno
attribuitole sull'udienza dall’assistente sociale non laureata e
dal livello di cultura assai non brillante e dalle sue compagne dello
stesso livello culturale, né prima del matrimonio, né dopo (in
vista che le donne – che lavorano coi bambini (!!!) - sparavano”
imprecazioni oscene senza un minimo di pudore).
QUARTA
UDIENZA PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI GENOVA DR. FILIPPO SANTARELLA
Dibattimento.
La pubblico ministero (il nome è in via di chiarimento) insulta la
dr.ssa Babenko, fa un discorso pieno di falsità denigranti,
diffamazioni e ingiurie contro la famiglia della dottoressa,
esprimendo il proprio odio razziale verso gli stranieri di razza
bianca e compiendo il reato doloso di falso ideologico e di
favoreggiamento alla parte calunniatrice; non parla delle prove
acquisite, dichiara che per lei l’assistente sociale era
affidataria dei minori anche se non esiste un decreto previsto dalla
legge e avente efficacia legale del tribunale dei minori. Anche
l’avvocata della parte calunniatrice, Barbara Terragna, si abbassa
ad insultare la dr.ssa Babenko, dandole “fannullona che non ha mai
lavorato” (sic!) e affermando che la dottoressa ricevesse sussidi
dal comune per vivere, senza presentare però una ricevuta di prova
del proprio asserito, compiendo reati dolosi di ingiuria e falso
ideologico. Alla fine parlano avvocati difensori dei calunniati,
ricordando che la parte calunniatrice non ha presentato prove del
proprio asserito, che il carabiniere ha testimoniato contro la parte
calunniatrice e che due testimoni della dr.ssa Babenko hanno
confermato la versione del carabiniere e della dr.ssa Babenko; è
stato rilevato che la dr.ssa Babenko è estranea ai fatti in quanto
non identificata dai carabinieri, mentre la parte calunniatrice ha
affermato che tutti quelli che l'avrebbero insultato sono stati
identificati.
SENTENZA
DEL GIUDICE DI PACE DI GENOVA DR. FILIPPO SANTERELLA
Il
giudice assolve l'ex coniuge della dr.ssa Babenko e un coimputato
cittadino italiano per “mancanza di prova” (sic!) e condanna la
dottoressa e altri 2 cittadini italiani, scrivendo nel testo della
sentenza falso ideologico e menzogne, contrari alle prove acquisite,
pur di favoreggiare la parte calunniatrice e per procurarle
l’impunità per il reato di calunnia. Il giudice ha omesso di
indicare che la dr.ssa Babenko è completamente estranea ai fatti
secondo le testimonianze del carabiniere e della parte calunniatrice
stessa, che in più ha due testimoni sentiti e un testimone mandato
via senza essere sentito. La versione dei fatti della dr.ssa Babenko
non si indica, come non si indicano i testimoni e le prove
documentali, si trascrive falsamente solo la versione della parte
calunniatrice, la parte calunniatrice si indica come affidataria dei
minori, mentre non lo era; il giudice mente che le colleghe della
parte calunniatrice avrebbero confermato la versione dei fatti della
calunniatrice al posto di descrivere le contraddizioni. La sentenza
viola l’art. 546 c.p.p (requisiti delle sentenze).
UDIENZA
D’APPELLO DAVANTI AL GIUDICE MONOCRATICO GIUSEPPE DAGNINO, IN
FUNZIONE DELLA CORTE D’APPELLO
L’udienza
dura circa quaranta minuti, parlano solo avvocati. Si sottolinea
l’estraneità della dr.ssa Babenko ai fatti in quanto non
identificata dai carabinieri, la testimonianza a favore del
carabiniere e di due testimoni sentiti, il cambio della versione dei
fatti delle calunniatrici, le contraddizioni e il rifiuto di
presentare atti d'ufficio della calunniatrice.
Il
giudice Dagnino proclama innocenti due cittadini italiani e la dr.ssa
Babenko la proclama colpevole, dando l’esempio dell’odio razziale
e della persecuzione degli stranieri non delinquenti in Italia. La
sentenza è piena del falso delirante, la versione della dottoressa
non si indica, i suoi testimoni si indicano nelle righe dedicate ad
un altro calunniato, si nasconde la testimonianza del carabiniere,
non si spiega in quale maniera sono stati assolti cittadini non
aventi testimoni e la dottoressa è stata condannata avendo ben 3
testimonianze di propria innocenza, tra cui quella del carabiniere!
Anche questa sentenza non corrisponde ai requisiti previsti dalla
legge per le sentenze, l’art. 546 c.p.p., anche il giudice Dagnino
ha violato la legge e ha compiuto reato di omissione di atti
d’ufficio, falso ideologico e favoreggiamento alla parte
calunniatrice con lo scopo di procurare l’impunità per reati
compiuti.
Inoltre,
alla parte calunniatrice non è stato chiesto di provare il danno
subito, mentre cittadini semplici non appartenenti alla casta dei
favoreggiati-raccomandati hanno sempre il dovere di provare i danni
subiti in tutti i processi. Come mai la Silvia Miano non è uguale
agli altri cittadini e non deve provare danni subiti? Perché questa
donna non deve essere trattata in misura uguale agli altri cittadini?
Se la donna non ricorda di cosa aveva accusato/calunniato gli
innocenti, di quali danni si può parlare?
In
più, il giudice ha omesso di applicare le attenuanti, vista la
nefandezza e odiosità dei reati compiuti dall’assistente sociale
Miano: si tratta del sequestro di due bambini e dell’estorsione di
300 000 euro per la loro liberazione, la consegna dei bambini rapiti
per strada in un luogo affollato nello stile dei gangster e non in un
ufficio statale preposto per la difesa dei minori oppure in
Ambasciata Estone o qualsiasi altro ufficio o struttura statale.
In
più, non è stato preso in considerazione che la la Miano all'epoca
vedeva i bambini ai genitori in cambio di 300 000 euro e, quindi, era
proprio la venditrice dei bambini! Essendo la Miano un pubblico
ufficiale, la frase si riferisce a come la stessa esercita il proprio
mestiere.
UDIENZA
ALLA CORTE DI CASSAZIONE (22/01/2010)
Giudici
della corte di cassazione hanno rigettato il ricorso, omettendo di
provvedere a garantire la trascrizione delle prove assunte e la loro
valutazione, abbassandosi loro stessi a scrivere falsità ingiuriose
contra la famiglia Babenko nel testo della loro sentenza, compiendo
loro stessi il reato di omissione di atti d’ufficio, omissione
della querela e di discriminazione razziale. Alla dr.ssa Babenko è
stato negato l'avvocato d'ufficio previsto dalle leggi.
INVITO
AI MAGISTRATI DELLA CASSAZIONE DI CORREGGERE LE FALSITA' IDEOLOGICHE
NELLA LORO SENTENZA, DI TRASCRIVERE E VALUTARE LE PROVE E DI RENDERE
LA SENTENZA CONFORME AI REQUISITI DI LEGGE
Il
19/12/2013 è stato inviata l'istanza ai magistrati estensori della
sentenza e attualmente si attende la risposta.
INVITO
AL PRESIDENTE DELLA CORTE DELLA CASSAZIONE DI FARE DA GARANTE DELLA
CORREZIONE DELLA FALSITA' NELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE E PER
L'ASSEGNAZION DELL'AVVOCATO D'UFFICIO
Il
6/02/2014 l'istanza è stata inviata al dr. Giorgio Santacroce – il
presidente della corte di Cassazione.
*
* *
Come
si vede, non solo la dottoressa Babenko ma anche il
carabiniere-testimone e il giornalista-testimone sono stati
discriminati e denigrati come cittadini, non essendo la loro
testimonianza presa in considerazione alcuna e neanche indicata nei
testi delle sentenze.
Cosa
offre l'assistente sociale in cambio di tali favori? La possibilità
di rapportarsi con i minori garantendo la privacy assoluta
nell'azienda commerciale istituto casa-famiglia "Gulliver"
gestito dalle sue complici? Chissà, chissà... ... ..
C’è
da chiedersi, i magistrati stanno compiendo reati essendo corrotti
dall’assistente sociale Miano Silvia, non laureata ed esercente il
mestiere senza avere i requisiti previsti per la legge, o per motivi
dell’odio razziale personale verso stranieri di razza nordica
bianca??? I GIUDICI E I PUBBLICI MINISTERI DISONESTI COINVOLTI, A VOI
LA RISPOSTA: PERCHÉ VIOLATE LA LEGGE!? SIETE STATI CORROTTI O SIETE
PIENI DELL’ODIO RAZZISTA?
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Si
precisa, che nel luogo della consegna dei bambini erano presenti
rappresentanti delle Autorità Internazionali, e l’assistente
sociale Silvia Miano, pubblico ufficiale, apparendo in un abito
succinto stretto con spacchi nei quali si vedeva la parte superiore
delle cosce (qualcuno dei testimoni affermava che si vedeva qualcosa
di più), di colore nero lucido con fiori rosso-fuoco, che
scintillava nella luce del sole, nel contesto relativo all'ambito
dell'istituzione dei Servizi Sociali, ha umiliato l’Italia al
livello internazionale, disprezzando i valori istituzionali e
familiari italiani, senza parlare poi di buon costume in quanto tale
abito è adatto solo alle discoteche e per le attività private a
sfondo sessuale.
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Segue
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Dr.ssa
Babenko: (0039) 340 27 41 271 - solo giovedì 10.00-12.00 e
16.00-18.00 (no SMS - no messaggi vocali); olgababenko@yahoo.it
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