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2 marzo 2009

ATTO VIII - GIUDICE E PUBBLICO MINISTERO OMETTONO DI METTERE LE MIANO, CORSO E GARGANO A CONFRONTO

Art. 211 C.P.P - Presupposti del confronto. Il confronto è amesso asclusivamente tra le persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.
Art. 212 C.P.P. - Modalità di confronto. - 1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni. 2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto.
Nonostanze le contraddizioni eclatanti nelle dichiarazioni delle Miano, Corso e Gargano sia tra di loro, sia nelel dichiarazioni proprie nell'arco di tempo, sia con il Carabiniere, il giudice ha omesso di effettuare il confronto tra queste persone.
Cosa abbaimao: indagini sono state omesse, la parte accusatrice non è stata esaminata e non è stata messa a confronto, alla parte accusatrice non sono stati chiesti documenti e prove che confermassero il dichiarato.

Ma che tipo di processo è? E' solo una bruttissima parodia sulla giustizia!
La legge allora per chi è stata scritta?
Per cosa prendono lo stipendio giudici e pubblici ministeri?

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