RIFERIMENTO SUL CODICE DELLA PRIVACY: Tutti i nomi e i dati personali indicati nei testi sono stati pubblicati in corrispondenza con il Codice della Privacy, in particolare Art. 24 Lett. A, C; Art. 67 p.1 Lett. A; Art. 71 p.1 Lett.B; Art. 73 p.1 Lett. C, A, E - in quanto si tratta del materiale di rilevante interesse pubblico nell'ambito di violazione dei diritti e delle libertà fondamentali, anche quelli dei minori, nonché di riparazione degli errori e delle omissioni giudiziari

16 aprile 2010

ATTO XXI - QUERELA CONTRO MAGISTRATI GENOVESI CHE HANNO COMPIUTO REATI NELL'ARCO DEL PROCEDIMENTO

Il 10/06/2010 ho presentato la querela contro maigstrati genovesi che hanno compiuto reati a mio danno nell'arco del procedimento. Segue la copia della ricevuta del deposito nella procura di Torino nella data del 10/06/2010:


ALLA PROCURA DI TORINO

AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALL’UFFICIO ANTIMAFIA

QUERELA A CARICO DI GIUDICI E PUBBLICI MINISTERI CHE HANNO GESTITO IL PROCEDIMENTO NR. RG. 6403/03 – GDP 304/07 NEL DISTRETTO DI GENOVA:

Giudice Filippo Santarella, giudice Giuseppe Dagnino, pubblico ministero Sabrina Monteverde, pubblico ministero Lombardo e pubblici ministeri presenti sulle udienze di 28/02/2008 e 14/05/2008, da identificare; (con riserva di inquadramento migliore dei reati da perte di un legale qualificato)

  1. Pubblico ministero SABRINA MONTEVERDE –
reati degli artt. 323, 368, 378/379 e 479 c.p. (abuso d’ufficio, calunnia, favoreggiamento e falso ideologico), Aggravanti: art. 416 c.p. (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti), artt. 61 p. 1, 2, 8, 11 c.p., espressi nel mancato compimento delle attività di indagine – viol. degli artt. 358 e 362 c.p.p., tra cui mancati accertamenti sui fatti e circostanze, mancata individuazione delle persone e mancata assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire sulle circostanze, mancata valutazione delle differenze nelle dichiarazioni ai carabinieri nelle date diverse della parte querelante; mancata verifica delle affermazioni della parte querelante; omissione di informare la parte querelata del procedimento a carico; false ideologico nel testo della citazione a giudizio; attribuzione alle persone querelate dei reati senza compiere attività di investigazione e verifica; reati compoiuti con lo scopo illecito di favoreggiare la parte accusatrice e di aiutarla a causare danni alle persone dalla stessa calunniati; corpo di reato: la citazione a giudizio del 19/03/2007; reati compiuti dall’inizio del procedimento (11/08/2003) all’emissione dell’atto di citazione a giudizio (19/03/2007);

  1. Giudice di Pace dr. Filippo Santarella
reati degli artt. 323, 328, 361, 368, 378/379, 479, 595 c.p. (abuso d’ufficio, rifiuto di atti d’ufficio, omissione della querela in qualità di pubblico ufficiale, calunnia, favoreggiamento, falso ideologico, diffamazione), art. 1 p.3 L.654/1975 (discriminazione razziale e diffusione dell’idea di superiorità della razza italiana sopra alla razza estone, diffusione dell’esempio dell’odio e della discriminazione contro estoni), Aggravanti: art. 416 c.p. (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti), artt. 61 p. 1, 2, 8, 11 c.p.,
Omissione di osservare la legge prevista per il ritiro delle querele, l’at. 152 comma 4 c.p., trattamento impari sull’udienza del 28/02/2008;
Omissione di provvedere ai sensi degli artt. 211-212 c.p.p. per effetuare il confronto tra il Carabiniere testimone e la parte calunniatrice Miano/Corso/Gargano, e tra le sole calunniatrici, a causa delle dichiarazioni contradditorie e contrastanti; omissione di chiedere le prove del dichiarato alla parte calunniatrice; omissione di querelare la le Miano/Corso/Gargano per falsa testimonianza in base della testimonianza del Carabiniere e alcuni atti di prova da me presentati – compiuti sull’udienza del 27/03/2008;
Omissione di querelare il comune di Sesta Godano per rifiuto degli atti (art. 328 c.p.) necessari per stabilire la verità dei fatti trattati e delle dichiarazioni della parte calunniatrice; trascrizione del faslo ideologico doloso nel testo della sentenza, mancata indicazione della testimonianza dei miei testimoni, in primis del Carabiniere, mancata indicazione della mia vrsione dei fatti e delle prove da me presentate; trasscrizione delle ingiurie oltraggiose e delle diffamazioni contro la mia famiglia; attribuzione a me del reato mai compiuto tramite manipolazione delle prove acquisite e falso; emissione della sentenza non corrispondente ai requisiti previsti dalla legge tramite violazione dell’art. 546 lett. D e E c.p.p., il corpo di reato: la sentenza datata il 14/05/2008 a firma del giudice Filippo Santarella; reati compiuti il 14/05/2008;

  1. Pubblico ministero dr. ssa Lombardo
reati degli artt. 323 e 416 c.p. (abuso d’ufficio con lo scopo di procurare vantaggi illeciti alla mia controparte, l’unione nel non osservare la legge con altri magistrati coinvolti nel processo) espresso nell’omissione della querela per falsa testimonianza contro Silvia Miano, Fiorella Corso e Paola Gargano in seguito alle contraddizioni eclatanti, rifiuto di presentare atti di prova e la testimonianza contro di loro del Carabiniere; omissione dell’azione legale per ingiuria e falso contro l’avvocato Mario Scopesi in seguito all’affermazione altamente ingiuriosa che avrei “inclinazione a delinquere”; Aggravanti: art. 416 c.p. (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti), artt. 61 p. 1, 2, 8, 11 c.p., - reati compiuto il 27/03/2008 sull’udienza e dopo;

  1. Pubblico ministero presente sull’udienza del 28/03/2008 davanti al giudice dr. Filippo Santarella, da identificare –
reati degli artt. 323 e 416 c.p. (abuso d’ufficio con lo scopo di procurare vantaggi illeciti alla mia controparte, l’unione nel non osservare la legge con altri magistrati coinvolti nel processo) espresso nell’omissione dell’azione penale in base delle notizie dei molteplici reati dell’assistente sociale Miano Silvia anche a carico dei minori, reati compiuti il 28/03/2008;
  1. Pubblico ministero presente sull’udienza del 14/05/2008 davanti al giudice dr. Filippo Santarella, da identificare –
reati degli artt. 323, 368, 378/379, 479 e 594 c.p. (abuso d’ufficio, calunnia, favoreggiamento, falso ideologico, ingiuria) art. 1 p.3 L.654/1975 (discriminazione razziale e diffusione dell’idea di superiorità della razza italiana sopra alla razza estone, diffusione dell’esempio dell’odio e della discriminazione contro estoni), Aggravanti: art. 416 c.p. (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti), artt. 61 p. 1, 2, 8, 11 c.p.,
compiuti durante l’udienza del 14/05/2009 e forse in alcuni atti scritti (da verificare);

  1. Giudice monocratico in funzione di appello dr. Giuseppe Dagnino
reati degli artt. 323, 328, 361, 368, 378/379, 479, 595 c.p. (abuso d’ufficio, rifiuto di atti d’ufficio, omissione della querela in qualità di pubblico ufficiale, calunnia, favoreggiamento, falso ideologico, diffamazione), art. 1 p.3 L.654/1975 (discriminazione razziale e diffusione dell’idea di superiorità della razza italiana sopra alla razza estone, diffusione dell’esempio dell’odio e della discriminazione contro estoni), Aggravanti: art. 416 c.p. (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti), artt. 61 p. 1, 2, 8, 11 c.p., espressi nell’emissione della sentenza non corrispondente ai requisiti della legge tramite violazione dell’art. 546 lett. D e E c.p.p., trascrizione del falso ideologico doloso nel testo della sentenza con lo scopo di favoreggiamento alla parte querelante, omissione di trascrivere le prove acquisiti nell’arco del dibattimento, omissione di indicare l’esistenza dei testimoni sentiti e delle prove acquisite, trascrizione delle espressioni ingiuriose e diffamatorie in danno alla parte calunniata, attribuzione dei reati con compiuti da come confermato dalla prova testimoniale; omissione di querelare la parte calunniatrice; omissione di assegnare un nuovo avvocato d’ufficio in seguito al tradimento dell’avvocato assegnato precedentemente; il corpo del reato – la sentenza emessa il 23/02/2009; reati compiuti nel testo della sentenza del 23/02/2009.



Da verificare
l’esistenza del reato di concussione/corruzione – artt. 318 – 319ter c.p. (CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI), come pare, attuato da parte della parte querelante, visto che tutto il procedimento è stato manomesso con lo scopo di favoreggiare la parte querelante (Silvia Miano, Fiorella Corso e Paola Gargano) e che i magistrati coinvolti non hanno agito contro violazioni e reati dei colleghi. Il comportamento criminale dei magistrati, espresso nella dolosa inosservazioen della legge, deve avere un motivo e una concreta e logica fondazione.

I reati dei magistrati sono stati comunicati alla Corte di Cassazione nel contenuto del ricorso orientato a contrastare violazioni della legge e reati dei magistrati di primi due gradi; il Pubblico Ministero responsabile della Corte ha omesso di aprire il procedimento dovuto in base della notizia dei reati dei magistrati di Genova, compiendo anche esso omissione, a causa di questa omissione la scrivente si ritrova di dover presentare la querela personalmente.

Notizia delle omissioni dei magistrati della Corte di Cassazione il 15/04/2010.

Io sottoscritta Olga Babenko, nata il 27/06/1971 a Tallinn (Estonia), in seguito all’occupazione violenta dell’abitazione familiare da parte dei criminali armati (art. 614 c.p.) e l’inattività della Procura di La Spezia di adempiere il proprio dovere e liberare l’immobile dai criminali sono reperibile su:
Tel. (39) 340 27 41 21
E-mail: olgababenko@yahoo.it
Domicilio legale e fiscale scelto presso il Prefetto di La Spezia nella data 10/10/2008,

Con la presente querelo magistrati suindicati per reati da loro compiuti nell’arco del procedimento suinidcato e chiedo di provvedere ai sensi di Legge, Legalità e Giustizia.

Chiedo di assegnarmi avvocato d’ufficio qualificato al dovuto livello per poter affrontare la pratica.

Premetto

che il procedimento in questione era partito in base della querela dell’assistente sociale Silvia Miano (non laureata) e delle sue due colleghe-dipendenti Fiorella Corso (opertatrice sociale) e Paola Gargano (autista), tutte adoperanti nel comune di Sesta Godano (SP).
Il 1/07/2003, queste donne avevano compiuto il reato di sequestro di miei due figli minori, il 24/07/2003 la Miano aveva richiesto trecento mila euro per la restituizione dei bambini, il 10/08/2003 sono state obbligate a restituire bambini rapiti, grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine italiane e delle Autorità internazionali.
I criminali avevano fissato la consegna dei minori in un luogo pubblico turistico di altissimo passaggio (piazza della Vittoria a Genova, in vicinanze della stazione ferroviaria) – proprio come nei film banditeschi sui gangster – e non presso un ufficio statale (sic!). Il posto della consegna fissato era il marciapiede davanti al quale si fermano e si parcheggiano pullman e autobus, sotto portici, sullo spazio indefinito lungo 30-60 metri, o anche di più (sic!).
Le Miano & C° erano risentite di dover restitutire i bambini - il frutto dei loro molteplici reati, trovandonsi nello stato psicopatologico deviato ed essendo di indole caratteriale violenta e aggressiva (come testimoniato dai bambini), le donne hanno cercato uno scontro coi giornaliti presenti sul posto, tentando di obbligarli a non pubblicare articoli tramite minaccia dei danni ingiusti (compiendo il reato di violenza privata).
Le donne avevano abbandonato bambini da soli sul posto della consegna, in mezzo al via-vai incessante della gente, e non si erano avvicinate né a me né ai membri della mia famiglia, non avevano chiesto di firmare atto di avvenuta consegna (!). Quando la mia famiglia, ad eccezione dell’allora marito (coimputato già assolto che era rimasto sul posto per capire chi aveva portato i bambini sul posto), era già andata via dal posto portanto i bambini al sicuro, le donne avevano attaccato giornalisti e persone che a loro sembravano essere giornalisti. Preciso che io e mio l’allora marito non eravamo in grado di riconoscere l’assistente sociale né le sue compagne, e viceversa, a causa della scarsità e inesistenza dei contatti precedenti. La mia ex coimputata già assolta, sig.ra Anna Abruzzo, come pare, è stata scambiata per me e aggredita esclusivamente per questo motivo.
Il giorno seguente, il 11/08/2003, le Miano & C°, guidati dal risentimento di essere stati obbligati a restituire i bambini rapiti, erano andati dai carabinieri di Borghetto di Vara, calunniando di reato di ingiuria alcune delle persone presenti sul posto della consegna dei bambini, mio l’allora marito e me, dichiarando falsità diverse da quelle dette il giorno prima ai carabinieri di Genova. La querela del 11/08/2003 è firmata da tutte tre le donne (Miano, Corso e Gargano).

Prove testimoniali e documentali assunte durante processo

L’assistente sociale non ha presentato neanche una prova del proprio dichiarato e si era rifiutata di presentare atti d’ufficio da lei richiesti in conferma delle affermazioni deliranti, compiendo un ennesimo reato di rifiuto di atti d’ufficio, dimostrando l’indole inclina a mentire e a delinquere.
Durante il processo, il 1/04/2009, chiedevo al comune di Sesta Godano di rilasciare gli atti necessari per dimostrare verità/falsità del dichiarato della Miano, il rifiuto del comune di rilasciare atti dimostrava il comportamento criminale del comune e dell’assistente sociale Miano.
Io presentavo la piantina del posto, una foto del posto scattata da una finestra della Questura di Genova, la descrizione della dinamica della consegna dei bambini, alcune foto della consegna dei bambini che attestavano che la Miano non era presente sul posto, essendo rimasta in mezzo ai pullman prima di arrivare sul posto della consegna; atti attestanti che la Miano non era mai stata l’affidataria di miei figli; comunicati stampa delle associazioni per la difesa dei diritti umani che si occupavano del liberare i miei figli dal sequestro, altri atti provanti il reato di falsa testimonianza della Miano (tra cui una dichiarazione del Demanio attestante che la mia abitazione non era mai stata “sequestrata dal Demanio” ma occupata dai criminali, una lettera del comune attestante che non ero in possesso dei passaporti di miei figli nel momento della consegna, la mia istanza alla Miano di restituizione dei documenti personali).
Da me sono stati indicati i seguenti testimoni: due persone scelte a caso dall’elenco delle persone identificate sul posto dai carabinieri e non calunniati dalla Miano, una persona non identificata però presente sul posto e il console estone. Altri coimputati non avevano indicato testimoni, mio ex marito, coimputato, aveva indicato un testimone.
Dei testimoni indicati da me, sono stati sentiti solo due: il giudice ha omesso di invitare il console estone e ha ritenuto il terzo testimone “sovrabbondante”, in quanto già il carabiniere aveva testimoniato in mio favore.
I testimoni del pubblico ministero erano: carabinieri che avevano identificato persone e le Miano/Corso/Gargano – le calunniatrici non avevano presentato alcun testimone per provare il proprio dichiarato (il Crabiniere sentito aveva testimoniato contro di loro).
Essendo interrogata, la calunniatrice Miano aveva dichiarato che tutte le persone che l’avrebbero ingiuriato sono state identificate dai carabinieri (lei stessa puntava il dito in viso alle persone), liberamdomi con questo da ogni accusa perché io non sono stata indicata con un dito e identificata. In più, la Miano ha dichiarato versione dei fatti contraria al dichiarato ai carabinieri di Genova il 10/08/2003 e ai carabinieri di Borghetto Vara il 11/08/2003. Se verificava che la donna mentiva in paniera patologica, compiendo il reato di falsa testimonianza (tre diverse versioni dei fatti alle Autroità diverse). La Miano non ricordava la frase a me attribuita il 11/08/2003. La Miano ha abbondantemente dimostrato la propria incilinazione a mentire: nonostante la Miano è consapevole che io non sono mai stata identificata dai Carabinieri, la stessa mentiva che io sarei stata identificata; ha più volte cambiato la versione dei fatti sulla quantità della gente. Le domande preparate da me non sono state fatte, si è verificata la violazione del diritto all’esame della controparte.
Le compagne della Miano, le Corso e Gargano, entravano in contraddizione con la Miano e dichiaravano di non ricordare se io avevo detto qualcosa o meno, mentre la prova fotografica attesta esplicitamente che nel momento della consegna lorto si trovavano dietro al mia famiglia, mentre la Miano non c’era, e hanno visto e sentito tutto. Le donne smontavano la menzogna della Miano su “una marea di gente coi cartelli”, affermando che avrebbero visto solo una donna con un cartello. Facevano affermazioni diverse da quelle fatte nella querela del 11/08/2003. Si verificava anche per loro il reato di falsa testimonianza. Le domande preparate da me per le Corso/Gargano, non sono state fatte.
Il Carabiniere sentito dichiarava che io non sono stata identificata e di non avermi mai visto, che sono estranea ai fatti accaduti sul posto della consegna. Il Carabiniere confermava la versione dei fatti stesa da lui sul verbale del 10/08/2003, testimoniando con ciò il reato di falsa testimonianza delle Miano/Corso/Gargano, che avevano offerta una versione dei fatti diversa, cambiata. Il Carabiniere dichiarava che sul posto non c’erano né “una marea di gente coi cartelli” né una persona sola. Al Carabiniere non sono state fatte le domande preparate da me, utili per chiarire la verità dei fatti, tra cui il fatto se il verbale sia stato steso per intero dalle parole delle Miano/Corso/Gargano o se il Carabiniere ha veramente assistito a qualcosa.
Uno dei testimoni da me nominati presentava ulteriori foto, che attestavano che le Miano/Corso/Gargano erano arrivate insieme solo alle file dei pullman che separavano il posto della consegna dalla piazza della Vittoria, che con loro non c’erano uomini (la Miano mentiva che avrebbe incontrato il console estone prima di arrivare sul posto della consegna) e che la Miano non si trovava sul posto della consegna nel momento della consegna dei bambini.
Entrambi i testimoni sentiti di quelli da me nominati dichiaravano che sul posto della consegna nessuno aveva insultato nessuno e che la situazione si era degenerata solo quando era arrivata la Miano accompagnata dai Carabinieri e aveva inizato ad aggredire giornalisti con lo scopo di impedire loro di pubblicare articoli di cornaca.
Mio ex marito, sig. Mercier, testimoniava che io non ho mai usato in vita mia, né prima del matromionio né durante né dopo, il linguaggio gergale-imprecativo usato dalle Miano/Corso/Gargano e che non avevo insultato nessuno.

Processo irregolare e reati da parte dei magistrati coinvolti

I. Reati del pubblico ministero Sabrina Monteverde

La querela è stata assegnata al p.m. Sabrina Monteverde. La p.m. ha totalmente omesso di svolgere attività investigative e di controllare la veridicità del dichiarato dalle Miano, Corso e Gargano. Con passare degli anni si è persa la possibilità di identificare persone presenti sul posto, tra cui i rappresentanti delle forze dell’ordine che si occupavano del ritrovamente e della liberazione dei minori dal sequestro (in seguito alla mia querela del 03/07/2003 per il reato di sequestro di persona) presenti sul posto per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico (che erano andati via dal posto della consegna dopo la consegna, prima che arivasse la Miano con carabinieri genovesi; gli autisti dei pullman che avevano pullman parcheggiati sulla piazza della Vittoria (una ventina-trentina); i proprietari dei bar e negozi sul posto della consegna; rappresentanti delle Autorità italiani e internazionali presenti sul posto; famiglie dei compagni scolastici di mio figlio.
La Moteverde aveva omesso di paragonare il verbale dei carabinieri di Genova del 10/08/2003 e la querela delle Miano, Corso e Gargano del 11/08/2003, aveva omesso di contrastare dichiarazioni diverse che non sono altro che il reato di falso.
La Monteverde ha omesso di sentire i carabinieri di Genova chiamati dalla Miano e le persone identificate sul posto i nomi di cui si indicano nel verbale del 10/08/2003 e il console estone, indicato dalla Miano come presente sul posto.
Ognuna di queste azioni è dannosa per la Miano in quanto dimostra reati di calunnia e falso della stessa, per questo la Monteverde ha deciso di non adempiere il proprio dovere.
La Miano aveva fatto falsa dichiarazione di essere affidataria di miei figli (sic!) mentre non esiste un decreto del tribunale dei minori avente efficaccia legale. Tramite una semplice richiesta degli atti al tribunale dei minori (richiesta di citazione prevista dalla legge, delle constituizione delle parti civili, dei ricorsi, di trasmissioni dei decreti per la notifica, relate di notifica, reclami di opposizione) si poteva controllare affermazioni della Miano e constatare la sua disonestà e menzogne.
La Monteverde aveva inserito il mio nome nell’elenco delle persone imputate nonostante mio nome non è presente nel verbale dei Carabinieri del 10/08/2003 né si era attivata per verificare se io ero presente sul posto nel momento dell’arrivo della Miano (circa 15 minuti dopo la consegna).
Di fatto, il processo era andato avanti senza che il pubblico ministero aveva adempiuto propri doveri.
La pubblico ministero Sabrina Monteverde ha consapevolmente e dolosamente violato articoli 358 c.p.p. (accertamenti utili a favore della persona sottoposta alle indagini) e 362 c.p.p. (accertamenti utili per le indagini), avendo lo scopo di favoreggiare l’assistente sociale Silvia Miano e di permetterle di compiere altri reati, aggravando le consegenze dei reati compiuti in precedenza. L’affermazione nell’atto di citazione a giudizio a firma della Monteverdi contiene l’affermazione che io ho compiuto reato a me attribuito, il che è il reato di calunnia, in quanto l’affermazione è trascritta senza verifica alcuna e senza alcun tipo di indagine effettuata.

II. Reati del giudice di pace dr. Filippo Santarella

Già dalla prima udienza, il 28/02/2008, il giudice Filippo Santarella ha omesso di osservare la legge, favoreggiando alla parte calunniatrice, in particolare quando la parte calunniatrice ha chiesto il denaro e le lettere delle scuse in cambio del ritiro della querela, mentre la legge prevede che il ritiro deve essere incondizionato (Art. 152 comma 4 Codice Penale: la remissione della querela non può essere sottoposta sotto termini o condizioni. Nell’atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituizioni e al risarcimento del danno), il giudice non ha provveduto ai sensi della legge per garantire un ritiro della querela incondizionato previsto dalla legge, permettendo alla parte calunniatrice di umuliare le persone da lei calunniare ed estorcere il denaro per reati non compiuti. Nonostante le condizioni del ritiro della querela erano illegali e inaccettabili, il giudice Santarella ha attribuito a me il fallimento del ritiro della querela, omettendo di trascrivere nella sentenza del 14/05/2008 che le condizioni imposte per il ritiro erano illegali e vi è stata l’estrosione del denaro e delle lettere delle scuse.
Sull’udienza dell’ascolto della parte calunniatrice e del Carabiniere-testimone, il 27/03/2008, la parte calunniatrice, le Miano/Corso/Gargano erano entrati in contraddizione con loro dichiarazioni del 10/08/2003, del 11/08/2003 e tra di loro. Il Carabiniere sentito offriva versione dei fatti diversa dalla parte calunniatrice, evidenziando il loro reato di falsa testimonianza. Il giudice Santarella rideva a volontà davanti allo squallore di disonestà estrema delle donne, nonostante si trattava del reato di sequestro di due bambini e di torture subite dai minori da queste donne. Il giudice ha omesso di provvedere ai sensi degli artt. 211-212 c.p.p. per effetuare il confronto tra il Carabiniere-testimone e le calunniatrici Miano/Corso/Gargano, e tra le sole calunniatrici. Il giudice ha omesso di chiedere le prove del proprio dichiarato alla parte calunniatrice.
Sull’udienza del 27/03/2008, l’avvocato della parte calunniatrice, Mario Scopesi, mi aveva insultato, affermando che avrei un’inclinazione a delinquere, ben sapendo dagli atti che non ho mai avuto condanne penali e non presentando prova alcuna. Il giudice ha omesso di riprendere questo avvocato, non l’aveva chiesto di comportarsi decorosamente né aveva richiesto di chiedermi le scuse, previste nei casi degli insulti oltraggiosi. Il che attesta che il giudice non era imparziale.
Sull’udienza del 28/03/2008, ho consegnato direttamente nelle mani del giudice Santarella le prove attestanti che la Miano non era affidataria di miei figli a causa dell’inesistenza degli appositi decreti del tribunale per i minorenni (A. citazione irregolare e illegale con il difetto di nullità, che viola artt. 163-164 e seguento c.p.c, art. 336 c.c.; B. il decreto illegale n.1196 emesso il 06/06/2003 senza un’udienza e senza rinnovo della citazione nulla, il decreto prevede la detenzione dei minori in un carcere, senza un’accusa, e l’affidamento agli ignoti anonimi; il decreto non corrisponde ai requisiti previsti dalla legge, i nomi di minori non corrispondono ai nomi di miei figli, quindi è nullo; C. Querela del 03/07/2003 contro magistrati del tribunale dei minori di Genova che hanno emesso il decreto illegale n.1196; D. il deceto n.1545 emesso illegalmente il 21/07/2003 del contenuto falso, diffamatorio e delirante; E. Querele mia e di mio l’allora marito a carico dell’assistente sociale Miano per il rifiuto di osservare il decreto n.1545, si precisa che la donna non l’ha osservato fino ad oggi; F. Querela contro magistrati che hanno emesso il decreto n.1545; G. Richieste ai magistrati del tribunale per i minorenni di Genova di osservare la legge, contenenti “impugnazioni simboliche” di due decreti emessi non aventi efficacia legale, presentate con lo scopo di ottenere un’udeinza; H. Richiesta atti al tribunale per i minorenni di Genova che dimostra l’inesistenza di un processo al tribunale minorile e l’inesistenza dei decreti aventi efficacia legale). Ho chiesto la correzione del falso ideologico che la Miano sarebbe stata l’affidataria di miei figli. In più, presentavo atti attestanti che la Miano è bugiarda patologica: una lettera del comune di Sesta Godano attestante che nella data del 10/08/2003 non avevo documenti personali, e un atto del Demanio attestante che il Demanio non aveva mai sequestrato la mia abitazione ma che la stessa è occupata dai criminali (la Miano mentiva che la casa sarebbe stata sequestrata dal Demanio e che vi sarebbero addirittura “sigilli del Demanio”). Indicavo al giudice alcuni indagini da intraprendere per stabilire la verità dei fatti trattati. Offrivo la mia versione dei fatti, contraria alla versione della Miano.
Sull’udienza venivano sentiti due di miei testimoni, il terzo è stato mandato via senza essere sentito, in quanto ritenuto sovrabbondante – perché la mia innocenza e il reato di calunnia delle Miano/Corso/Gargano veniva abbondantemente provato. I testimoni testimoniavano che nel momento della consegna sul posto c’era la festa e non vi erano insulti né espressioni ingiuriose, che la situazione era degenerata solo con l’arrvivo della Miano accompagnata dai carabinieri, la quale cercava lo scontro contro giornalisti e persone che riteneva essere giornalisti, con lo scopo di obbligare giornalisti a non pubblicare articoli (compiendo il reato di violenza privata).
Il mio ex marito, coimputato assolto in primo grado, testimoniava che io non ho mai usato il linguaggio imprecativo primitivo a me attribuito dalla Miano, non laureata.
Il 01/04/2008, ho inviato l’istanza di presentare atti al comune di Sesta Godano, utili per provare la verità dei fatti.
Sull’udienza del 14/05/2008, il giudice ometteve di provvedere contro il reato del comune di Sesta Godano di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.). Nella sentenza datata il 14/05/2008, il giudice Santarella ha scritto falso ideologico doloso più svariato, delirante, solo con lo scopo di ingiuriarmi, imiliarmi e per diffamare e denigrare tutta la mia famiglia estone, per dare l’esempio di discriminazione e tratamento denigrante verso cittadini estoni: nel testo della sentenza si indica che la Miano sarebbe stata affidataria di miei figli, mentre non lo era e l’avevo provato con prove documentali; non si indica la mia versione dei fatti; nella sezione deidicata alla mia versione dei fatti si indicano affermazioni menzognere e ingiuriose contro la mia famiglia della Miano; si indica falsamente che le Corso/Gargano avrebbero confermato la versione dei fatti della Miano; non si indica che loro erano entrate in contraddizione con la Miano e con il Carabiniere e hanno affermato di non ricordare se avevo detto qualcosa o meno; non si indica che la Miano non ricordava la frase a me attribuita; si nasconde che il Carabiniere sentito ha testimoniato che io non sono stata identificata a che sono estranea ai fatti e che il Carabiniere ha testimoniato contro le Miano/Corso/Gargano; si nasconde l’esistenza di miei due testimoni sentiti. Il giudice riconosce che la Miano avrebbe subito qualche danno mentre la stessa non ricordava neanche la frase a me attribuita, ilc he attesta chiaramente che non esiste alcun tipo di danno. La sentenza non corrisponde ai requisiti previsti dalla legge per le sentenze (art. 546 lett. D e E c.p.p.). Il comportamento del giudice è orientato a favoreggiare illegalmente l’assistente sociale Miano (forse, in base del reato di concussione o corruzione da parte della stessa, per compiere reati così squallidsi e disinonorevoli per un giudice devono esistere condizioni istiganti a compiere reati, cioè profitto).

III Reati dei pubblici ministeri sulle udienze di 27/03/2008, 28/03/2008

Sull’udienza del 27/03/2008 era presente la pubblico ministero dr.ssa Lombardo, davanti alla stessa si era verificato il reato scandaloso e incredibile di falsa testimonianza delle Silvia Miano, Fiorella Corso e Paola Gargano. La testimonianza del Carabiniere sentito confermava definitivamente la cattiva fede e la disonestà delle donne. Il giudice Santarella ometteva di organizzare il confronto e la pubblico ministero Lombardo ometteva di attuare l’azione penale per falsa testimonianza.
Il 28/03/2008 sono stata sentita io e ho comunicato al pubblico ministero presente l’esistenza di vari reati compiuti dall’assistente sociale Miano e dalle sue colleghe Corso e Gargano. La pubblico ministero aveva il dovere di inziare l’azione penale in seguito alla notizia dei reati da me avuta (a alcune prove presentate).

IV Reati della pubblico ministero presente all’udienza del 14/05/2008

La pubblico ministero presente non aveva studiato il fascicolo dibattimentale, ha pronunciato un discorso pieno di falsità e insulti e diffamazioni contro la mia famiglia. Un pubblico ministero ha il dovere di pronunciarsi in base delle prove acquisite e non ha alcun diritto di insultare cittadini di altri paesi solo per il gusto di farlo. Questa donna affermava che i miei figli sarebbero stati affidati alla Miano, nonostante avevo presentato documenti di prova contraria; affermava che il 10/08/2002 “nulla impediva per la partenza in Estonia” mentre avevo presentato una lettera del comune di Sesta Godano dalla quale emerge che nella data indicata non avevo documenti personali (la Miano aveva compiuto il reato di furto di miei documenti il 1/07/2003), e altro simile, senza un minimo accnno alla testimonianza dei testimoni sentiti e alla testimonianza del carabiniere della mia estraneità ai fatti. Il discorso è durato circa 5 –10 minuti, ogni parola detta è stato falso ideologico e insulti alla mia famiglia.

V Reati del giudice monocratico in funzione d’appello dr. Giuseppe Dagnino

Il giudice ha sentito discorsi di tutte le parti, è stato ben infromato della testimonianza del carabiniere in mio favore e della testimonianza di altri due testimoni contro la parte calunniatrice. Uscendo per un po’ di tempo, proclamava che assolve i miei coimputati che non avevano presentato testimoni e condanna me con tre testimoni a discarico. In seguito, il giudice ha emesso la sentenza piena di falso ideologico e menzogne personali del giudice, orientati a procurare l’impunità alla parte calunniatrice per il reato di calunnia e altri reati compiuti durante processo.
La sentenza emessa non corrisponde ai equesiti previsti dalla legge (art. 546 lett. D e E c.p.p.). Alla mia versione dei fatti si dedicano solo cinque righe, mentre algi altri coimputati sono state dedicate molte di più, si indica che l’avvocato a me assegnato avrebbe chiesto solo di intervenire “per motivi di appello”, si nasconde che l’avvocato aveva chiesto l’assoluzione per non avere compiuto il reato ascritto; i miei testimoni si indicano nella sezione dedicata ad un altro coimputato che non aveva presentato testimoni (sic!); manca totalmente la mia versione dei fatti; si nasconde l’esistenza di miei testimoni, tra cui il Carabiniere.
Durante il procedimento, ho notato che l’avvocato a me assegnato precedentemente, Debora Bracco – sostituta di Franco Sturla, mi stava tradendo, omettendo di presentare istanze dovute. Il 5/03/2009, ho chiesto al giudice di assegnarmi un avvocato nuovo, in quanto di fatto sono rimasta senza un difensorte effettivo. Il Dagnino non ha mai risposto alla mia istanza, così sono rimasta senza assistenza di un difensore.

* * *

ELENCO DEL FALSO IDEOLOGICO DOLOSO, CONTRARIO ALLE PROVE ACQUISITE NELL’ARCO DEL PROCEDIMENTO, NEL TESTO DELLA PRIMA SENTENZA A FIRMA DEL DR. FILIPPO SANTARELLA:

  1. Provata la penale responsabilità degli imputati” (pag. 3)
  2. il tentativo della conciliazione falliva malgrado ci fosse la disponibilità della Miano a rimettere la querela e quella di alcuni imputati di accetare ciò, poerché la Babenko si rifiutava di risovere pacificamente la controversia” (pag. 4)
  3. A detta della Miano, la Babenko … disse delle parolacce tra cui “troia” – “ecco la venditrice dei bambini” (pag.4)
  4. L’appuntato dei CC testimoniava… in piazza della Vittoria dove c’erano più persone con due bambini” (pag.5)
5) “L’imputata Babenko testimoniava ricordando le precedenti vicende 2001, tra cui lo sfratto dalla casa demaniale, il ricovero in una struttura, il provvedimento di affidamento disposto dal tribunale dei minori dei due soui figli ed altre vicende culminate con la decisione del tribunale dei minori di Genova di restituire i minori alla madre, in preesenza del console estone, per il successivo rimpatrio in Estonia. Come convenuto con il console e le assistenti sociali, la consegna sarebbe avenuta in piazza della Viittoria alle 17.30” (pag.5)
6). “I bambini … l’hanno abbracciata” (pag.5)
7). “Tutto ciò premesso, è stato ampiamente testimoniato che dalle 17.00 alle 18.00 del giorno 10/08/2003, in piazza della Vittoria, una decina di persone svolse una mnaoifestazione di protesta contro il tribunale dei minori di Genova e contro assistenti sociali…” (pag.6)
8). “Era presente ai fatti il console dell’Estonia, il padre dei bambini Mercier ed alcuni loro amici quali l’ …, che fotografò il loro arrivo, il giornalista Galliani del Secolo XIX con il fotografo, …” (pag.6)
9) “All arrivo in piazza, …, come da accordi presi con la Babenko, in ottemperanza a quanto disposto dal tribunale dei minori di Genova, trovarono sul posto la Babenko, il Mercier, il console ed alcune persone che protestavano e le insultavano ad alta voce e tutti insieme, dicendo: “Eco la venditrice dei bambini – guardate la minigonna, miss Pechino – fate un lavoro sporco –hai violato i diritti dsei minori- vaffanculo andatevene via facce da troia- maledette, maledette” etcc.” (pag. 6)
10) “La Babenko, foretemnte risentita per la sottrazione dei figli ed autrice di numeriose denunce nei confronti di rappresentanti pubblici e dellaw Miano per asserita negata assitenza…”
11) “… è credibile che all’arrivo dei figli, nel prelevarli, abbia pronunciato, fra l’altro, la frase offensiva “Ecco al a venditrice dei bambini – vergognati – guardate com’è con la minigonna” (pag.6).
12) “L’assistente Gargano ricordava la frase pronunciata dalla Babenko alla Miano, che aveva un vestito cinese: “La troia di Pechino” (pag. 6)
13). “L’assistente Corso ricordava che erano state accolte dalla Babenko con: “Vergognatevi troie”
14) “La A… è stata facilmente identificabile perché trattasi di unica donna di 50/60 anni con un cartello” (pag.6)
15) “ L’altra è la Babenko è conosciuta dalle assistenti sociali già da tempo. A detta della Miano questa disse: “maledette, maledette, faccie da troie” e le offese e le invettive furono confermate anche se in modo generico dalle altre due assistenti e dall’appuntato CC Costanza, che riferiva di avere ascoltato le seguenti frasi: “tornate a zapare la terra – voi del tribunale dei minori non averte modo di esistere -–siete delle rovina famiglie” (pag. 6-7).
16) “Il racconto dei fatti fornito dalla Miano è credibile, puntuale e esaurente” (pag.7),
17). Affermazione che la Miano sarebbe affidataria di miei figli.

Altre dichiarazioni non vere:
- il mio ex marito si indica come ex convivente;
- le Corso e Gargano si indicano come assitenti sociali mentre non lo sono, sono un’operatrice e un’autista, incaricati ad un pubblico servizio e non pubblici ufficiali.

Omissioni nel testo della sentenza:
1. Nella sentenza non si indica che la Miano non ha presentato nessun documento del suo ufficio ne alcun decreto del tribunale dei minori per provare il proprio detto mentre il lavoro di un’assistente sociale si basa sulla formazione degli atti inziando dallo studio socio-economico della famiglia richiedente, visite domiciliari, e finendo con la redazione di un proggetto d’assistenza orientato alla risoluzione della situazione con offetta di più vie di risluzione possibili (art. 3,16 L. 328/2000).
2. Non si indica che la Miano, e nessun altro assistente sociale, non ha mai effettuato una visita domiciliare alla mia famiglia, e quindi, non poteva rilasciare alcun tipo di dichiarazione sul posto di abitazione della mia famiglia.
3. Non si indica che la Miano non ha mai effettuato uno studio della mia famiglia previsto dalle leggi, e quindi, tutte le sue dichiarazioni sul conto della mia famiglia sono bugie basate sulla fantasia malsana e il reato di falso ideologico.
4. Non si indica che ho contestato ogni parola della Miano presentando atti di prova e indicando le azioni da intraprendere per acquisire ulteriori prove indispensabili per stabilire la verità dei fatti (ho presentato una nota del Demanio attestante che il Demanio non ha mai preso l’immobile in possesso e non c’entra con l’occupazione dell’immobile tramite reato di violazione di domicilio e con il furto dei beni; una lettera del comune di Sesta Godano attestante che non avevo documenti personali il 10/08/2003, citazione con il difetto di nullità del tribunale dei minori e due decreti con difetto di nullità emmessi irregolarmente e illegalmente, non aventi efficaccia legale; richiesta atti presentata al tribunale dei minori; richieste atti presentati alla Miano Silvia e al comune di Sesta Godano; materiale fotografico attestante la consegna dei bambini e in particolare il fatto che non avevo preso la bambina per la mano ma l’avevo in braccio e la baciavo e che le Gargano e Corso erano arrivati sul posto della consegna prima e nel momento delal consegna si trovavano dietro alla mia famiglia – direzione opposta da dove sono arrivati bambini il che attesta che non erano arrivato sul posto contemporaneamente con la Miano; la piantina del posto e la dinamica degli eventi. Ho chiesto al giudice di porre le domande non fatte alla mia controparte e di richiedere gli atti dal comune di Sesta Godano e dal tribunale dei minori; due testi scitti dalal Miano con dichiarazioni diverse da quanto detto sull’udienza). Non si elencano le menzogne della Miano da me smontate tramite atti di prova.
5. Non si indica che il sindaco del comune di Sesta Godano ha omesso di presentare gli atti al giudice per l’udienza del 14/05/2008, richiesti ai sensi dell’art. 391 quanter C.P.P.) compiendo il reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 C.P.).
6. Non sono state indicate le contraddizioni nel racconto della Miano e il contrasto con dichiarazione delle sue dipendenti e del carabiniere.
7. Non si indica che al carabiniere non sono state fatte le domande indispensabili per capire la verità dei fatti, per capire se ha assistito a qualcosa o se il verbale è stato scritto esclusivamente dalle parole della Miano, se ha visto bambini sul posto. La testimone Corso ha dichiarato di non avere sentito le frasi contro il tribunale dei minori, il che potrebbe confermare che il verbale è stato scritto solo dalle parole della Miano.
8. Non si indica la mia versione dei fatti.
9. Non si indica la testimoniazna del carabiniere nel mio favore (che non sono stata identificata) e che questa testimoniazna del carabinieri ha evidenziato che la Miano dichiara dolosamente il falso sul fatto di mia identificazione essendo consapevole che io non sono stata identificata.
10. Non si elencano le contrassiozi tra Le Miano, Corso, Gargano e il loro contrasto con quanto dichiarato dal carabiniere.
11. Non is indica che il carabiniere non ha sentito imprecazioni e parolacce a differenza da quanto dichiarato dalla Miano.
12. Non si indica che io non facevo parte del gruppo di persone accusate.
13. Non si indica che nessuno di miei parenti e amici presenti sul posto è stato identificato, che sono state identificate solo persone estranei alla mia famiglia.
14. Non si indica che le Corso e Gargano hanno dichiarato di “non ricordare” se avevo detto qualcosa o meno nonostante nel momento della consegna si trovavano dietro alle mie spalle (la prova delal foto) e hanno perfettamente sentito tutto quello che avevo detto, tra cui le parole d’amore verso figli.
15. Non si indica che dalle foto si vede che le Corso e Gargano nel momento delal consegna si trovavano dietro alle spalle di mia famiglia – nella direzione opposta da dove sono arrivati i bambini e che quindi le donne non erano arrivate contemporaneamente sul posto della consegna ma in momenti separati. Le donne erano arrivate insieme solo fino alle file dei bus parcheggiati che separavano il posto della consegna dalla piazza della Vittoria.
16. Non si indica che a causa di scarsa conoscenza e mancanza dei contatti io non ero in grado di riconoscere la Miano e viceversa, infatti dai racconti delle persone identificate sembra che la Miano ha scambiato sig.ra Abruzzo Anna con me.
17. Non si indica che due miei testimoni hanno esplicitamente testimoniato contro la Miano, contestando il reato di calunnia e falso ideologico della donna, in particolare, che io non ero affatto agitata, che non avevo detto alcun tipo di parolacce e/o imprecazioni, che nessuno delle persone presenti aveva pronunciato insulti, che non esisteva “una marea di persone coi cartelli” ne una donna sola con un cartello. Non si indic che lio ex marito hja testimoniato che io non ho mai usato nella mia vita il linguaggio volgare da bassifondi e imprecazioni usati dalla Miano e sue colleghe.
18. Non si indica che il mio terzo testimone è stato ritenuto sovrabbondante e non è stato sentito, in quanto la testimoniazna di primi due è stata ritenuta valida, esaurente ed affidabile.
19. Non si indica che la Miano stessa ha affermato che tutte le persone che l’avrebbero insultato sono stati identificati mente io non lo sono stata e quindi non insultavo.
20. Non si indica il rapporto di dipendenza lavorativa dalla Miano delle Corso e Gargano e il fatto che essendo nelle dipendenze della Miano rischiano avere problemi al lavoro o addirittura di perderlo in caso di azioni contrarie all’interesse della Miano. Non è stato valutato il fatto che le Corso e Gargano hanno ritirato la querela.
21. Non si indica che le Miano, Corso e Gargano hanno cambiato la loro versione dei fatti, rilasciando dichiarazioni diverse ai carabinieri di Genova, ai carabinieri di Borghetto e sull’udienza, cioè nei momenti diversi del tempo.
22. Non si indica che gli avvocati della Miano Scopesi Mario e Barbara Terraglia mi hanno insultato sulle udienze oltrepassando il limitre del decoro professionale e di buon costume.

PROVE DEL FALSO IDEOLOGICO NEL TESTO DELLA SENTENZA DRL GIUDICE SANTARELLA:

  1. Provata la penale responsabilità degli imputati” (pag. 3)
In realtà è stata provata la mia totale estraneità ai fatti tramite testimonianza del carabiniere, dei testimoni e dalla parte calunniatrice stessa (il carabiniere testimoniava che non sono stata indicata dalla Miano e identificata, che non appartenevo al gruppo di persone accusate; la Miano stessa dichiarava che tutti quelli che avrebbero insultato sono stati identificati – è io non lo ero; 2 testimoni a carico dichiaravano di non ricordare se avevo detto qualcosa o meno anche se si trovavano non lontano dietro alle mie spalle nel momento di consegna e hanno visto e sentito tutto, in particolare le parole d’amore verso bambini; la Corso diceva anche di non ricordare se la Miano è stata insultata; 2 testimoni a discarica hanno esplicitamente testimoniato che io non ho insultato nessuno e non ero agitata e che nessuno ha insultato nessuno sul posto della consegna, che c’era l’atmosfera di festa per l’arrivo dei bambini e che l’atmosfera si era deteriorata solo quando era arrivata la Miano accompagnata dai carabinieri da lei stessa chiamati). La testimonianza di miei primi due testimoni è stata ritenuta chiara, precisa e puntuale al punto tale che il terzo testimone non è stato sentito ed è stato dichiarato “sovrabbondante”. Anche il mio ex marito (nonostante siamo in conflitto per causa di separazione) ha testimoniato in mio favore, specificando che il linguaggio a me attribuito non corrisponde al mio livello di cultura e che da quando mi conosce non ho mai detto una sola imprecazione, parolaccia e/o espressione volgare da bassifondi. E’ stato provato il reato di calunnia della Miano nei miei confronti e la mia buona fede e innocenza. Non sono state provate le responsabilità penali neanche delle altre persone.

  1. il tentativo della conciliazione falliva malgrado ci fosse la disponibilità della Miano a rimettere la querela e quella di alcuni imputati di accetare ciò, poerché la Babenko si rifiutava di risovere pacificamente la controversia” (pag. 4)
La mia controparte l’assistente sociale Miano era disposta a ritirarere la querela solo ed esclusivamente in cambio di denaro e delle lettere delle scuse dalle persone da lei falsamente accusate mentre la legge prevede: la remissione della querela non può essere sottoposta sotto termini o condizioni” (art. 152 comma 4 C.P.). E’ stata la Miano che non ha voluto rifiutarsi dal denaro e dalle lettere delle scuse in qaunto voleva guadagnare calunniando le persone con abuso della professione. Sulla sentenza deve essere indicato che io mi ero rifiutata di pagare alla Miano e di scrivere le lettere delle scuse per reati mai compiuti, in quanto tali azioni mi causano danni sia materiael sia alla reputazione e all’onore, però ero disponibilissima alla riconcigliazione, e che il tentativo era fallito a causa del comportamento della Miano.

  1. A detta della Miano, la Babenko … disse delle parolacce tra cui “troia” – “ecco la venditrice dei bambini” (pag.4)
La Miano non aveva detto che io avevo pronunciato la frase “ecco la venditrice dei bambini” ne “troia” – questa frase non è presente nel verbale dell’udienza in quanto la Miano non mel’ha contestato. La Miano ha detto: “…abbiamo incontrato la Babenko, che ha preso i bambini insieme a Mercier e nel tratempo insultava… LA SIGNORA BABENKO ERA MOLTO AGITATA, HA PRESO SUBITO LA BAMBINA PER MANO, HA DETTO DELLE PAROLACCE, IL SIGNOR MERCIER FACEVA DI TUTTO PER AGITARLA ANCORA DI Più. NON RICORDO QUALE OFFESA SPECIFICA MI RIVOLSE LA BABENKO. NON RICORDO GESTI OFFENSIVI DA PARTE DELLA BABENKO.
Quando la p.m. ha chiesto quale frase di preciso mi contestava e se ricordava il capo di imputazione la Miano ha risposto solo: RICORDO DELLA FRASE DELLA BABENKO CHE MI HA RIVOLTO DI CUI IN CAPO DI IMPUTAZIONE. L’altra donna presente e che è stata identificata in mi apresenza ha detto “maledette, maledette, ricordo i nomi la signora si chiamava Anna, tutte furono identificate in mia presenza”.

  1. L’appuntato dei CC testimoniava… in piazza della Vittoria dove c’erano più persone con due bambini” (pag.5) - al carabiniere non è stata fatta la domanda se sul posto c’erano bambini o meno, non si sa se li ha visti, il carabiniere ha solo letto il verbale e non è stato chiarito se il contenuto del verbale era stato interamente trascritto dalle parole della Miano o se il carabiniere ha visto qualcosa. In più c’era un uomo con un bambino per la mano, indicato dalle Miano, Corso e Gargano, quindi la quantità dei bambini dovrebbero essere tre. Comunque, la questione non è stata chiarita nell’arco del dibbatimento in quanto al carabiniere non hanno fatto domande indispensabili per capire meglio la situazione.

  1. L’imputata Babenko testimoniava ricordando le precedenti vicende 2001, tra cui lo sfratto dalla casa demaniale, il ricovero in una struttura, il provvedimento di affidamento disposto dal tribunale dei minori dei due soui figli ed altre vicende culminate con la decisione del tribunale dei minori di Genova di restituire i minori alla madre, in preesenza del console estone, per il successivo rimpatrio in Estonia. Come convenuto con il console e le assistenti sociali, la consegna sarebbe avenuta in piazza delal Viittoria alle 17.30” (pag.5)
Io avevo fatto dichiarazioni diverse, non ho mai dichiarato quello che ha scritto il giudice. Le dichiarazioni suindicate attribuite a me in realtà sono dichiarazioni della mia controparte Maino. E’ la testimoniazna della Miano e non la mia.
Io avevo esplicitamente dichiarato, confermando il mio detto con atti e documenti: che la mia famiglia non ha mai avuto alcun tipo dello sfratto in quanto la casa è stata occupata da un gruppo di criminali tramite reato di violazione violenta del domicilio (art. 614 C.P.), che il Demanio non c’entra nulla con l’occupazione illegale dell’immobile in quanto l’immobile non è stato mai preso in possesso (allegando agli atti una nota del Demanio); di non essere mai stata “ricoverata” in alcun tipo di strutture – cioè di non avere mai accettato la proposta di ospitalità a pagamento presso il centro Benedeto Acquarone di Chiavari in quanto le condizioni proposte erano contrarie al buon costume e alla morale familiare (offrendo al giudice di verificare l’inesistenza degli atti di visita domiciliare alla mia famgilia da parte di un assistente sociale e conseguente impossibilità di rilasciare dichiarazioni sun conto di mia famiglia); che non esiste un decreto del tribunale dei minori avente l’efficaccia legale e che due decreti emessi sono stati emessi illegalmente in base della citazione con il difetto di nullità e quindi anche essi nulli (allegando la citazione, due decreti con realte di notifica e querele per reati dei giudici nella modalità illegale di emissione dei decteti); di non avere mai avuto alcun decreto del tribunale dei minori con la “disposizione” di restituirmi i figli in presenza del console – offrendo al giudice di richiedere gli atti dal tribunale dei minori per evidenziare l’inesistenza di un simile decreto; che il “rimpatrio” dei bambini non poteva essere attuato in quanto loro patria e l’Italia – poteva quindi esistere solo espatrio in esilio; che nella data 10/08/2003 non poteva esistere alcun tipo di partenza in quanto i nostri documenti personali erano in possesso della Miano e la donna si era rifiutata di restituirli (allegando agli atti una lettera del comune di Sesta Godano); di avere avuto le trattative private per la liberazione dei bambini con la presidente del tribunale dei minori e non avere alcun tipo di contatto con l’assistente sociale Miano e console estone (chiedendo al giudice di ricercare gli atti che potrebbero confermare il contrario: lettere, tabulati telefonici), di non avere avuto alcun tipo di accordo con queste persone; che la consegna è stata fissata per 17.55 (allegango agli atti un comunicato stampa con l’ora indicata).
Nella mia testimonianza ho accuratamente contestato tutte le menzogne, le bugie e il falso ideologico della Miano e ho presentato la mia versione dei fatti, evidenziando le contraddizioni tra le Miano, Corso, Gargano e il Carabiniere, sottolineando il fatto di differenze nelle dichiarazioni del 10/08/2003, del 11/08/2003 e del 27/03/2008 delle Miano, Corso e Gargano, allegando la dinamica della consegna dei bambini e la piantina del posto.
Il fatto che sul posto delle dichiarazioni mie sono state indicate quelle della Miano rappresenta un trattamento non pari, è un falso ideologico esplicito e discriminazione razziale.
Sulla sentenza deve essere obbligotariamente trascritto quello che avevo detto io senza deviare e cambiare le parole e il significato del detto.

  1. I bambini … l’hanno abbracciata” (pag.5)
Nell’arco dell’udienza è stato chiarito che i bambini si erano corsi verso di noi con le urla e pianto strazianti e ci hanno saltato in braccia, noi abbiamo abbraciato loro e loro hanno abbaracciato noi, stringendo fortemente con tutto l’amore, l’abbraccio è stato reciproco e non da parte di una parte sola – il che si attesta dalle foto.

  1. Tutto ciò premesso, è stato ampiamente testimoniato che dalle 17.00 alle 18.00 del giorno 10/08/2003, in piazza della Vittoria, una decina di persone svolse una manifestazione di protesta contro il tribunale dei minori di Genova e contro assistenti sociali…” (pag.6)
Il carabiniere ha testimoniato di non avere visto alcun tipo di manifestazione, lo stesso testimoniavano tutte le persone sentite tranne la Miano. “Una marea di persone coi cartelli” è stata vista (delirio o menzogna dolosa?) solo dalla Miano, le Corso e Garagano hanno visto solo una donna con un cartello (però non hanno detto cosa sarebbe stato scritto su questo cartello - sic!). Nessun giornale ha pubblicato foto di presunta manifestazione e non ci sono stati interventi della questura di Genova che si trova a distanza dei 30 metri dal posto della consegna. Nell’arco dell’ascolto delle persone è stato provato il contrario – che non esisteva alcun tipo di manifestazione e che c’era un forte caos dovuto ad alto passaggio di gente (stazione ferroviaria, fermata e parcheggio dei bus, zona di interesse turistico, centro storico, bar, negozi). Il giudice doveva indicare “ampie prove”.

8). “Era presente ai fatti il console dell’Estonia, il padre dei bambini Mercier ed alcuni loro amici quali l’ …, che fotografò il loro arrivo, il giornalista Galliani del Secolo XIX con il fotografo, …” (pag.6).
Le persone elencate dal giudice non sono amici del console estone, non sono amici del mio ex marito (ad eccezione del testimone sig. G. A.), nessuno di nostri amici presenti sul posto è stato identificato, sono state identificate solo persone estranei alla nostra famiglia, sconosciute o conosciute pochissimo.

9) “All arrivo in piazza, …, come da accordi presi con la Babenko, in ottemperanza a quanto disposto dal tribunale dei minori di Genova, trovarono sul posto la Babenko, il Mercier, il console ed alcune persone che protestavano e le insultavano ad alta voce e tutti insieme, dicendo: “Eco la venditrice dei bambini – guardate la minigonna, miss Pechino – fate un lavoro sporco –hai violato i diritti dei minori- vaffanculo andatevene via facce da troia- maledette, maledette” etcc.” (pag. 6)
Non c’è nessuna prova che la Miano aveva avuto accordi e contatti con me (lettere raccomandate A. R. , tabulati telefonici), io avevo esplicitamente dichiarato di non avere avuto alcun tipo di contatti con la Miano e con il console. Agli atti non è stato allegato un decreto del tribunale dei minori descritto dal giudice (io avevo esplicitamente testimoniato che a me i decreti del genere non sono stati notificati), il carabiniere non ha sentito le frasi indicate dal giudice ma frasi del tutto diverse (“tornate zappare la terra e altro”) e non è stato chiarito se le ha sentite veramente o le ha trascritte dalle parole delal Miano, inoltre testimoniava che io non facevo parte del gruppo accusato non essendo stata indicata con un dito e identificata; nessuno di Corso, Miano e Gargano ha fornito la versione dei fatti del genere; la frase “ecco la venditrice dei bambini” non è stata detta nell’arco del dibattimento; le Corso e Gargano si trovavano dietro alle mie spalle nel momento della consegna, e quindi vedendomi bene (guardi foto), hanno dichiarato di non ricordare se avevo detto qualcosa o meno anche se in realtà hanno sentito ogni parola detta da me e dal mio ex marito e altri nostri parenti, una delle due ha detto di non ricordare neanche se la Miano è stata insultata o meno; due testimoni testimoniavano esplicitamente che nessuno aveva pronunicato insulti e parolacce, che c’era atmosfera di festa per l’arrivo dei bambini.

10) “La Babenko, fortemente risentita per la sottrazione dei figli ed autrice di numeriose denunce nei confronti di rappresentanti pubblici e della Miano per asserita negata assitenza…
Il giudice non mi ha chiesto che tipo di sentimenti avevo, quindi “fortemente risentita” è una sua menzogna inventata con lo scopo denigratiorio miei confronti e di espressione dell’odio raziale. Entrando in ambito dei sentimenti è stato omesso di indicare che io sentivo i sentimenti di goia, felicità e vittoria in quanto avevo liberato i miei figli dalle mani dei sequestratori ed i bambini erano vivi e senza menomazioni fisiche invalidanti (prendendo in attenzione che il 24/07/2003 alle 10.00 circa la Miano aveva promesso di uccidere bambini o di danneggiarli). I miei sentimenti di gioia, felicita e vittoria devono essere indicati sul posto di “risentimento”, e per il “risentimento” deve essere specificato che non avevo l’emozione di irritazione (il dizionario italiano Zingarelli definisce “risentimento”: “Reazione di sdegno o di irritazione provocata da un ingiuria, un’offesa e sim.”) ma di gioia di aver vinto contro criminalità. Quello che riguarda la Miano e le sue colleghe-dipendenti, in unità con le quali la stessa ha compiuto reati di sequestro e sottrazione di miei figli, si deve precisare che le stesse avevano sentimenti di perdità del frutto dei reati da loro compiuti, i quali potrebbero essere “ira”, “agitazione” o “rabbia” (usando le parole usate dalla Miano stessa) e desiderio di causare danni e di vendicarsi – risentite erano proprio loro.
Non ho fatto “denunce” ma querele. Non ho mai fatto una querela per “asserita assistenza negata” ma per reati di rifiuto degli atti d’ufficio, diffamazione, calunnia, discriminazione razziale e altro (artt. 314, 323, 328, 479, 367/368, 595, 572, 574, 605 e altro del C.P. e l’art.3 L. 654/1975“). “Assistenza negata” è il linguaggio della Miano e non mio. Per esempio, il negato accesso alla scuola materna alla mia figlia non rientra in categoria “assistenza negata” ma “discriminazione razziale” e “rifiuto degli atti d’ufficio”. Il falso nelle lettere della Miano inviate al tribunale dei minori sono “diffamazione”, “falso ideologico” e “calunnia” e non “assistenza negata”. Esecuzione di un decreto irregolare e non avente efficaccia legale del tribunale dei minori è un reato di “sottrazione dei minori”, “arresto illegale dei minori” o “sequestro di persona”. E così via. Non ho mai detto parole “assistenza negata” – una tale espressione non appartiene al mio lessico – avevo detto “rifiuto e omissione degli atti d’ufficio – art. 328 C.P.”.
La quantità delle querele corrisponde alla quantità dei reati compiuti nei miei confronti, numerose querele – numerosi reati subiti, questa numerosità attesta la quantità dei reati della Miano e una forte abitudine a compiere reati.

11) “… è credibile che all’arrivo dei figli, nel prelevarli, abbia pronunciato, fra l’altro, la frase offensiva “Ecco al a venditrice dei bambini – vergognati – guardate com’è con la minigonna” (pag.6).
Viste le testimonianze nel mio favore, comporesa qualla del mio ex marito, tale affermazione non è assolutamente credibile. E’ l’ingiuria e offesa al mio onore, le frasi del genere poteva pronunicare solo un’italiana dei bassifondi senza laurea e non io. E’ una frase al livello di una persona non laureata come lo è la Miano e le sue dipendenti. Nell’arco del dibbatimento non è stato neanche provato che la Miano si era avvicinata a me, io non la conoscevo e non potevo sapere chi era, lei non conosceva me al punto di scambiare sig.ra Abruzzo Anna per me sul posto della consegna, non eravamo in grado di riconoscere l’una l’altra. Dalle foto di vede che io abbracciavo e baciavo i miei figli, avevo la bocca occupata, non potevo pronunciare, su nessuna delle si vede la Miano – il che esclude completamente che avrei rivolto la parola alla Miano.

12) “L’assistente Gargano ricordava la frase pronunciata dalla Babenko alla Miano, che aveva un vestito cinese: “La troia di Pechino” (pag. 6)
Falso doloso, la Gargano, la cui è un’autista dipendente della Miano e non un’assitente, non ricordava la frase suindicata ma ha detto: (giardi il verbale):
IO CONOSCEVO LA SIGNORA BABENKO. NON RICORDO SE HA DETTO QUALCOSA… LA SIGNORA BABENKO MI ERA STATA INDICATA COME LA MADRE DEI BAMBINI, PRIMA DEI FATTI AVEVO INCONTRATO SOLO IL SIG. MERCIER. RICORDO LE FRASI MA NON CHI LE HA PRONUNCIATE. HO SENTITO UNA FRASE INDIRIZZATA ALLA SIGNORA MIANO CHE AVEVA UN VESTITO STILE CINESE “LA TROIA DI PECHINO”. NON RICORDO SE LA FRASE ESATTA SIA STATA “MISS PECHINO HAI VIOLATO LA CONVENZIONE DEI DIRITTI”. RICORDO CHE SONO STATE DETTE FRASI INGIURIOSE MA NON NEL DETTAGLIO. HO SENTITO LE FRASI INGIURIOSE DI CUI NON RICORDO LE PAROLE ESATTE NE CHI DEI PRESENTI LE ABBIA PRONUNICATE”.
E anche: “NON MI SEMBRA DI AVERE VISTO LA SIGNORA MIANO CON QUALCUNO” – il che attesta che la Miano era da sola, non si era avvicinata a nessuno e non parlava con nessuno, e quindi non poteva essere insultata.

  1. L’assistente Corso ricordava che erano state accolte dalla Babenko con: “Vergognatevi troie
Falso dolosissimo, la Corso, un’operatrice dipendente della Miano e non un’assistente, in realtà ha detto: In realtà la Corso ha detto “NON RICORDO SE LA BABENKO ABBIA INSULTATO LA MIANO NE RICORDO SE L’ABBIA FATTO IL MERCIER” (guardi il verbale). E ancora (verbale): “ Ci sono state parolacce e insulti. NON RICORDO LE PAROLACCE. Dicevano “Vergognatevi” e insultavano anche “Troia”, poi ricordo qualcuno che ha sputato. TUTTI HANNO DETTO QUALCOSA. QUALCUNO HA INGIURIATO. HO SENTITO VOCI DI DONNA CHE INGIURIAVA MA NON SO DIRE CHI FOSSE, C’ERA MOLTA CONFUSIONE. NON RICORDO FRASI PRECISE
E alla fine: “Non ricordo se la Miano abbia interloquito con chi scattava foto, non ricordo se è stata ingiuriata.” , mettendo in dubbio se la Miano è stata veramente ingiuriata.

  1. La A… è stata facilmente identificabile perché trattasi di unica donna di 50/60 anni con un cartello” (pag.6)
Il carabiniere ha esplicitamente testimoniato di non avere visto crtelli ne una donna con un cartello. La stessa cosa testimoniavano due testimoni sentiti e tutte le persone calunniate, la Miano invece ha visto “una marea di gente coi cartelli”, la marea di uomini tra cui una sola la donna – sig.ra Abruzzo?

15) “ L’altra è la Babenko è conosciuta dalle assistenti sociali già da tempo. A detta della Miano questa disse: “maledette, maledette, faccie da troie” e le offese e le invettive furono confermate anche se in modo generico dalle altre due assistenti e dall’appuntato CC Costanza, che riferiva di avere ascoltato le seguenti frasi: “tornate a zapare la terra – voi del tribunale dei minori non averte modo di esistere -–siete delle rovina famiglie” (pag. 6-7).
Io non ero conosciuta dalle “assistenti sociali”, infatti sull’udienza ho presentato il fatto che il 29/05/2003 le Miano e Corso hanno organizzato un’aggressione su di me e hanno colpito (con una puntura con dei farmaci paralizzanti) un’altra donna sul posto mio proprio perché non mi conoscevano e hanno sbagliato il destinatario dell’aggressione. Prima della consegna la Miano ha detto anche ai miei figli di non essere in grado di riconoscere me e il mio ex marito in quanto ci ha visto per pochi attimi poche volte nelal vita (3 volte me e 2 mio ex marito, in tutte queste occasioni la donna compieva reati) e, logicamente, non riusciva a ricordarci.
La Gargano prima diceva di conoscermi e dopo si correggeva che “conosceva solo mio ex marito: “IO CONOSCEVO LA SIGNORA BABENKO. … LA SIGNORA BABENKO MI ERA STATA INDICATA COME LA MADRE DEI BAMBINI, PRIMA DEI FATTI AVEVO INCONTRATO SOLO IL SIG. MERCIER” (verbale).
Il mio ex mairto è stato indicato come “presunto padre dei bambini” in quanto la Miano non conosceva neanche lui e non era sicura nella scelta delle persone.
Alle donne non sono state fatte le domande precise con lo scopo di chiarire in quale maniera mi conoscevano, le date e le occasioni, dalla Miano non è stato chiesto di presentare la copia del diario degli eventi – la scheda della mia famiglia, la quale la stessa aveva il dovere di redigere Nessuno ha verificato se mi conoscevano o meno. Sentita sull’udienza ho chiaramente presentato il fatto di assenza e di insufficienza di contatti tra me e la Miano e le sue dipendenti per il riconoscimento reciproco, tra cui la Gargano non l’ho mai visto né parlato; la Corso l’ho intravista una volta sola per pochi attimi e viceversa.
Si precisa anche che la Miano ha dichiarato che io sarei stata identificata dai Carabinieri, mentre non lo ero, il che attesta che non mi conosceva e la stessa aveva scambiato Sig.ra Anna Abruzzo per me e l’aveva indicato ai Carabinieri essendo sicura che fossi io.
Il carabiniere non confermava la versione dei fatti della Miano, ne in maniera esplicita ne in maniera generica, presentando invece i fatti e le frasi del tutto diversi, uguale le Corso e Gargano. Il Carabiniere ha confernato la mia versione dei fatti e non quella della Miano: testimoniando che io non sono stata identificata e non appartenevo al gruppo delle persone accusate dalla Miano – smontando con ciò qualsiasi tripo di accusa nei miei confronti. La testimonianza del Carabiniere ha evidenziato le menzogne della Miano sul fatto di mia identificazione (la Miano ha affermato che io sarei stata identificata come persona particolarmente agitata, il che è anche offesa del mio onore da parte della Miano e il reato di falso ideologico). Inoltre il Carabiniere ha fornito le frasi del tutto diverse da quelle fornite dalla Miano: “Tornate zappare la terra, voi del Tribunale dei minori non avete il modo di esistere, siete delle rovina famiglie”, e la Corso gli contraddiceva: “NON RICORDO LE FRASI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI O DEL TRIBUNALE DEI MINORI” (guardi il verbale). Il Carabiniere inoltre non ha confermato l’uso dell’imprecazione “troia” e delle altri imprecazioni più volte ripetute dalle Miano, Corso e Gargano nel corso dell’udienza con tanta agiatezza e dimestichezza.
Il Carabiniere non ha visto né “marea di gente coi cartelli” né una donna sola con un cartello, a differenza della Miano & C°.
La Miano ha dichiarato: “LE DONNE ERANO DUE, LA BABENKO E UN'ALTRA SIGNORA… L’ATRA DONNA PRESENTE E CHE è STATA IDENTIFICATA IN MIA PRESENZA HA DETTO “MALEDETTE, MALEDETTE”, NON RICORDO QUALE OFFESA SPECIFICA MI RIVOLSE LA BABENKO”. Il che attesta che la Miano non aveva detto che io avrei detto “Maledette, maledette, facce da troia”. Le Corso e Gargano, operatrice e autista, dipendenti della Miano, non hanno confermato il racconto della Miano neanche il forma generica, etrando in contraddizone con le dichiarazioni della Miano e del Carabiniere (guardi il verbale). Tutti i due hanno dichiarato di non ricordare se io avevo detto qualcosa, mentre dalle foto del momento della consegna emerge che le stesse stavano dietro alle mie spalle nel momento della consegna e non con la Miano (la cui era rimasta in mezzo alle file dei pillman) e quindi hanno sentito ogni parola da me detta, in particolare le frasi d’amore verso bambini. La foto attesta anche che le donne non potevano essere insultate contemporaneamente in quanto le Corso e Gargano erano arrivate sul posto della consegna prima della Miano, lasciando la Miano coi bambini in mezzo alle file dei pullman.

16) “Il racconto dei fatti fornito dalla Miano è credibile, puntuale e esaurente” (pag.7).
La Miano ha ommesso di allegare gli atti di proprio ufficio al proprio racconto anche se l’avevo chiesto sia sull’udeinza sia con la lettera raccomanadata il 1/04/2008 in corrispondenza con l’art. 391quater C.P.P., senza atti di prova un racconto non può essere credibile, puntuale ed esaurente.
La Miano non ha potuto collocare gli eventi nel tempo e spiegare la posizione delle persone sul posto della cosegna e le dinamicha della consegna. Quando sono state evidenziate le contraddzioni nelle dichiarazioni delle Miano, Corso, Gargano e il Carabiniere il giudice ha omesso di provvedere ai sensi degli artt. 211-212 C.P.P. per mettere queste persone a confronto per chiarire meglio i fatti. Le foto smontavano alcune mezogne della Miano in maniera esplicita. In presenza delle contraddizioni e del rifiuto di rilasciare gli atti dell’ufficio da parte della Miano non si può neanche accennare ad un racconto “credibile, puntuale ed esaurente”.
Alcune conttraddizioni pià oscene e indecorose della Miano sono:
- “SULLA PIAZZA DELLA VITTORIA ABBIAMO NOTATO UNA MAREA DI PERSONE CON I CARTELLI, HO CHIAMATO CARABINIERI PERCHE’ LI IDENTIFICASSERO” – “le donne erano solo due”. Corso/Gargano avrebbero visto UNA SOLA DONNA CON UN CARTELLO. Il carabiniere e tutti gli altri non hanno visto una donna con un cartello ne una marea di persone coi cartelli. Il 10/08/2003 dei cartelli. Sulle foto allegate si vedono chiaramente altre donne.
- la mia identificazione: la Miano sapeva perfettamente che io non sono stata identificata in quanto il 10/08/2003 i carabinieri le hanno chiaramente spiegato che la donna indicata con un dito non sono io ma sig.ra Abruzzo. Il mio nome non si indica sul verbale dei carabinieri – però la Miano ha mentito lo stesso, con il massimo dolo. Sapendo che io non sono stata identificata in quanto la Miano stessa aveva sbagliato la persona da puntare il dito contro (o perché non mi trovavo sul posto) la Miano affermava che le persone che avrebebro insultato sono state tutte identificate – liberandomi lei stessa da tutte le accuse in quanto non sono stata identificata.
- davanti al giudice la Miano ha dichiarato che avrebbe consegnato i bambini al console, invece nella relazione presentata il 1/04/2004 ad un altro giudice di un altro tribunale la Miano ha scrito che ha consegnato bambini alla madre “in presenza del console estone”. Le foto attestano che mentre le donne arrivavano coi bambini fino alle file dei bus il console non c’era con loro.
- il 10/08/2003 la Miano ha affermato che avrebbe ricevuto insulti dal momento quando avrebbe rifiutato al “presunto padre dei bambini” di salire su un bus pubblico, cioè con me e figli e tutti gli altri parenti ed amici, sull’udienza la Miano ha affermato che “insulti erano partiti immediatamente” cioè in un momento non precisato e senza un motivo, senza che si presentasse o avvicinasse alla mia famiglia, senza che nessuno la conoscesse e mentre tutti i presenti che hanno visto le donne arrivare verso le file dei bus pensavano che lei e sue dipendenti fossero agenti di polizia e salvatrici dei bambini.
- menzogna del Demanio (che il Demanio avrebbe preso la nostra abitazione familiare e che addirittura avrebbe messo sigilli) attesta che la Miano mente in maniera patologica, al livello di patologia psichiatrica. Il 15/10/2001 la mia famiglia ha presentato alla Miano un’istanza scritta nella quale si indica esplicitamente che la casa è stata occupata dai criminali tramite sfondamento delle porte e atti violenti, nel mese di novembre 2001 lo stesso Demanio avvisava il comune che l’immobile è occupato dagli igonti e che il Demanio non ha mai preso l’immobile in possesso, nel mese marzo 2002 il difensore civico della Regione Liguria ha inviato una richiesta di osservare la legge al comune di Sesta Godano e in questa richiesta si indica ancora una volta che il Demanio è estraneo all’occupazione dell’immobile da parte dei criminali e che ha omesso di prendere l’immobile in possesso in quanto l’ex proprietario fallito si nasconde dalle autorità. Non si capisce il senso di questa menzogna della Miano, è una menzogna e falso ideologico esplicito per il puro gusto di mentire e di ingannare le autorità giudiziarie. Come abitante del posto la Miano anche conosce le voci che corrono sui criminali che hannno occupato l’immobile: che sono aramti, che vendono la droga, che hanno organizzato un giro di prostituzione nell’immobile, che vi ci sono ragazzine negli abiti succinti, che c’è un bimbo di nome Matteo o Mattia offerto per 30 euro da una donna straniera sporca e malandata… Inventarsi la menzogna sui sigilli supera ogni limite del inverosimile e dimostra esplicitamente la radicata abitudine di mentire della donna.

17). Ho presentato le prover documentali (atti del tribunale dei minori) che attestano che la Miano non era affidataria di miei figli.

* * *

ELENCO DEL FALSO IDEOLOGICO DOLOSO, CONTRARIO ALLE PROVE ACQUISITE NELL’ARCO DEL PROCEDIMENTO, NEL TESTO DELLA SECONDA SENTENZA, A FIRMA DEL DR. GIUSEPPE DAGNINO

1. “…Miano Silvia, …, affidataria dei minori … in forza di un decreto del tribunale per i minorenni di Genova…”.
2. “Avv. Bracco per Babenko Olga insiste nei motivi d’appello
3. “..il difensore di Babenko Olga eccepiva che dall’esito dell’istruttoria di primo grado non era stata raggiunta una prova certa sulla penale responsabilità dell’imputata…”
4. “… un periodo nel quale i minori erano stati ospitati presso un istituto di Bonassola
5. “Secondo gli accordi intervenuti, sul luogo stabilito per la riconsegna dei minori, avrebebro dovuto essere presenti soltanto Babenko Olga e il console dell’Estonia, … luogo in cui i minori avrebbero dovuto essere accompagnati in confromità a quanto disposto dal tribunale per i minori”.
6. “…secondo quanto concordemente riferito dalla parte civile e dagli altri testi escusi, sul luogo si era radunata una piccola folla, con cartelli di protesta all’indirizzo delel assistenti sociali e del tribunale pe ri minorenni e addirittura la presenza di un giornalista di un importante quotidiano genovese.”
7. “Dall’esame di Miano Silvia si evince che quest’ultima conosceva personalmente soltantoBabenko Olga per avere avuto con la stessa precedenti incontri connessi alla vicenda dei due figli minori e a problemi economiciche la Babenko aveva cercato di risolvere chiedendo un aiuto al comune di Sesta Godano, mentre non aveva mai visto in precedenza le altre persone presenti e assiepate le une vicino alle altre e che, conseguentemente, non consoceva”. “Come già sottolienato, né la parte civile, nè le sue colleghe Gargano Paola e Corso Fiorella conoscevano in precedenza tali imputati, né alcuno degli altri soggetti che si erano radunati…”.
8. “La situazione era molto tesa e dal gruppo delle persone che si erano radunate avevano cominicato a partire frasi ingiuriose dirette a lei e alle sue colleghe”.
9. “Tra le frasi che la parte civile Miano Silvia ha indicato essere state proferite al suo indirizzo da Babenko Olga vi è anche quella riportata nel capo di imputazione…”.
10. “Nella fattispecie l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi e di tensione conseguente è stata pacificamente riconosciuta da tutte le parti”.
11. “Le colleghe di Miano Silvia hanno confermato nel loro esame che dal gruppo di persone che si era radunato ad attenderle erano partiti insulti e parolacce, anche se le stesse non sono state in grado di attribuire a soggetti ben determinati tali frasi…”
12. “Costituisce inoltre il fenomenodi comune esperienza che l’affolamento di persone radunate per uno scopo precisoe unite da unacomune intentzione costituisce terreno fertile per ecessi verbali, soppratutto allorquando qualcuno pronunci parole i compia gesti che rappresentano il calssifo fiammifero gettato su qualcosa di altamente infiammanbile”.
13. “Anche l’appuntato dei Carabinieri Costanza … ha confermato l’esistenza di una estrema tensione e la pronuncia di espressioni ingiuriose provenienti dal gruppo delle persone che si erano radunate intorno all’assitente sociale Miano”.
14. “La versione della Miano circa la pronuncia al cui indirizzo dell’espressione contenuta nel capo di imputazione contestato alla Babenko appare quindi attendibile…”
Sbagli:
  1. L’avvocato Bracco non è mio avvocato di fiducia, ma sostituto dell’avvocato Sivori assegantomi con l’atto di citazione a giudizio.
  2. Sig. Antonio Alberto Mercier, coimputato, non è ex convivente ma ex marito.

* * *

PROVE DEL FALSO DOLOSO DA PARTE DEL GIUDICE GIUSEPPE DAGNINO:

1. “…Miano Silvia, …, affidataria dei minori … in forza di un decreto del tribunale per i minorenni di Genova…”.
Alla sentenza non sono state allegate prove del fatto. E’ una menzogna trascitta con lo scopo di favoreggiamento della parte calunniatrice.
Da parte mia avevo presentato prove che la Miano non era affidataria di miei figli (citazione con difetto di nullità e due decreti irregolari, emessi in base della citazione con difetto di nullità e non aventi efficacia legale, nel secondo decreto la Miano si nomina per la prima volta e alla stessa si danno compiti, i quali la stessa non ha mai eseguito, compiendo il reato dell’art. 588 c.p., giustificandosi lei stessa che il decreto non aveva efficaccia legale e che lei non è mai stata affidataria). Ho indicato anche ulteriori indagini da effettuare con lo scopo di stabilire la verità dei fatti in vista delle menzogne della Miano sul fatto dell’esistenza di ulteriori decreti del tribunale, al di là dei due veramente esistenti (un’ispezione in atti del tribunale dei minori di Genova e ricerca di copie dei decreti corrisponendti ai requisiti previsti dalla legge, di invio dei decreti per notifica, relate di notifica, inserzioni in banca s.d.i. per mancata notifica).
Si precisa, che i decreti del tribunale dei minori acquisicono efficacia legale dopo 10 giorni dalla notifica e solo se non sia stato proposto il reclamo (art. 741 c.p.c.).
L’assistente sociale Miano (non laureata e quindi compiente il reato di abusivo esercizio della professione) è stata la rapinatrice dei minori, l’autrice del reato di sequestro di minori e di sequestro di persona, una criminale che ha compiuto reati nefandi e odiosi, e non “affidataria”. L’uso del termine “affidataria” nelle condizioni di inesistenza di affidamento attesta il favoreggiamento alla Miano e la discriminazione razziale nei miei confronti.

2-3. Avv. Bracco per Babenko Olga insiste nei motivi d’appello”, “..il difensore di Babenko Olga eccepiva che dall’esito dell’istruttoria di primo grado non era stata raggiunta una prova certa sulla penale responsabilità dell’imputata…”
Come si vede sulla prima pagina dell’atto d’appello dell’avvocato Bracco, l’avvocato ha chiesto L’ASSOLUZIONE PER NON AVER COMMESSO IL FATTO in quanto già solo dalla testimonianza della controparte stessa si evidenziava la mia innocenza e reato di calunnia (guardi il verbale del 27/03/2008, la Miano ha dichiarato che tutti quelli che avrebbero insultato sono stati identificati dai carabinieri e io non lo sono stata, quindi non insultavo; in più la calunniatrice non ricordava la frase a me attribuita, idem le due dipendenti della stessa). L’avvocato Bracco aveva sottolineato che è stata raggiunta la piena prova del reato di calunnia nei miei confronti, visto anche che il terzo io testimone è stato ritenuto sovrabbondante e mandato via senza essere sentito.

4. “… un periodo nel quale i minori erano stati ospitati presso un istituto di Bonassola
Prove di una tale affermazione? Autorità giudiziarie itlaiane non hanno ancora fornito il resoconto delle indagini relative al reato di sequestro dei minori, non si sa dove sono stati segregati nel periodo di sequestro. Bonassola è una cittadina al mare, i bambini hanno testimoniato di essere stati detenuti in un monastero nei boschi, al nord dell’Italia, dove si parlava tedesco, e di non essere stati al mare. In più, i bambini sono stati spostati da un posto all’altro ben 16 volte (nell’arco di 45 giorni)! La Miano stessa si era contradetta: una volta ha detto “istituto di Voghera”, un’altra “di Bonassola”, un’altra ancora di Albisola. Affermare che bambini sarebbero stati a Bonassola senza avere effettuato indagini e senza avere le prove certe del fatto è un assurdo e falso ideologico doloso. Si dovrebbe scrivere “la criminale sequestratrice dei bambini ha affermato che i bambini sarebbero stati presso un istituto di Bonassola, senza presentare prove del proprio detto”.

5. Secondo gli accordi intervenuti, sul luogo stabilito per la riconsegna dei minori, avrebbero dovuto essere presenti soltanto Babenko Olga e il console dell’Estonia, … luogo in cui i minori avrebbero dovuto essere accompagnati in confromità a quanto disposto dal tribunale per i minori”.
Alla sentenza non sono state allegate prove di tali accordi tra persone ignoti e delle “disposizioni del tribunale dei minori” aventi efficaccia legale. Neanche la parte calunniatrice aveva detto tale menzogna.
Sentita, avevo dichiarato di non avere avuto contatti con la Miano né accordi, che i minori sono stati sequestrati e dopo liberati senza un’udienza, senza un’accusa, che la liberazione è avvenuta senza decreti e/o disposizioni scritte, nel pieno stile della criminalità organizzata, solo in cambio di denaro. Il che può essere verificato tramite ispezione negli atti del tribunale dei minori e ricerca di trasmissioni dei decreti e “disposizioni” per la notifica e relate di notifica. L’assenza dei contatti con la Miano può essere verificata tramite ispezione negli atti del suo ufficio e la verifica dei tabulati telefonici. Tali indagini fino ad oggi non sono state effettuate e qualsiasi affermazione è il reato di falso ideologico doloso.
Avevo dichiarato di avere avutto trattative private per la liberazione dei minori con la Faganelli e che la Miano non era stata convocata alle trattative, in quanto si era rifiutata di restiutire i minori dopo il primo ordine del tribunale. Il luogo della consegna dei minori, fissato per la seconda volta, scelto da Annamaria Faganelli, è la strada – come nei film banditeschi, e non un ufficio o stazione dei carabinieri. Se la Faganelli avessi voluto solo due persone nel posto della consegna dei minori, la stessa avrebbe fissato la consegna nel proprio ufficio. Invece la Faganelli ha voluto fare lo show davanti al popolo italiano, che seguiva il sequestro dei minori dall’inizio, ed è stata lei stessa ad avvisare i massmedia, ancor prima di avvisare mio ex marito e me. Secondo accordi tra me e la Faganelli, i bambini venivano liberati dal sequestro e consegnati e tutta la mia famiglia, il che vuol dire, io, i miei genitori e parenti, mio ex marito e i suoi parenti.
Preciso che non mi è stata chiesta la firma per avvenuta consegna dei minori, non sono state fatte udienze né emesse disposizioni/decreti, il che si verifica tramite ispezione nei atti. Bambini rapiti sono stati restituiti dai criminali senza alcun tipo di formalità e senza un pezzo di carta scritta.
Nella sentenza deve essere sottolineato che la Faganelli aveva deciso di effettuare la consegna dei bambini in piazza della Vittoria, per strada, in un posto pubblico di altissimo passaggio e non in un ufficio, con lo scopo di garantire la presenza di più persone e più giornalisti possibile.

6. “…secondo quanto concordemente riferito dalla parte civile e dagli altri testi escusi, sul luogo si era radunata una piccola folla, con cartelli di protesta all’indirizzo delle assistenti sociali e del tribunale per i minorenni e addirittura la presenza di un giornalista di un importante quotidiano genovese.”
Pura menzogna. Si legga i verbali delle udienze.
Cartelli ha visto solo la Miano, le sue compagne Corso e Gargano hanno visto un cartello solo, nessun altro ha visto cartelli, compreso i carabinieri. Tra tutte le persone sentite, solo le criminali sequestratrici dei minori hanno visto cartello/i. Il posto della consegna si trova sotto le finestre della Questura di Genova, proprio sotto l’ufficio Gabinetto, il 10/08/2003 non ci sono stati interventi della questura contro manifestazioni non autorizate sotto le loro finestre. La Miano & C° non avevano presentato foto dei cartelli né della folla. Su nessuna delle foto dei giornalisti e testimoni della consegna si vedono cartelli.
La questione del contenuto dei testi sugli ipotetici cartelli/o non è stata discussa sulle udienze, ogni affermazione sul presunto contenuto dei cartelli è menzogna.
Tutte le persone sentite hanno dichiarato che sussiteva un via-vai e forte caos, e non “piccola folla” (al di là della Miano che aveva “visto” una “marea di gente coi cartelli”). Come è stato chiarito dall’ascolto dei testimoni, il gruppo delle persone si era formato dalle persone indicate dalla Miano con un dito: i carabinieri hanno preso documenti di queste persone e le persone dovevano aspettare vicino ai carabinieri.
Essendo sentita, ho detto che nel mpomento quando mi trovavo sul posto, non vi era alcun tipo di folla, ma un forte via-vai confusionale, nel quale non si capiva nulla, visto anche che non esisteva un posto preciso della consegna e si doveva aspettare i bambini lungo tutto il lato della piazza (40-60m), sulla fermata finale dei bus e pullman. Le persone che aspettavano bambini (parenti, compagni scolastici dei bambini, tra cui nessuno identificato) si erano dispersi in attesa sullo spazio lungo 40-60 metri, e non stavano vicini.
Il giornalista non era uno solo, solo nel verbale dei carabinieri si indicano tre giornalisti, tra cui uno querelato-calunniato insieme con me. Gli altri giornalisti non sono stati identificati perché, come dichiarato dai testimoni sull’udienza, la Miano indicava con le dita solo le persone con le macchine fotografiche in vista, trascurando giornalisti che non avevano macchine fotografiche. Erano presenti anche due scrittori che volevano scrivere libri sul tema del sequestro dei nostri figli.
Il sequestro dei bambini è stato seguito dai giornalisti al livello internazionale dal primo momento, in quanto tra testimoni del reato sono agenti di Polizia Svizzera che avevano fatto primi comunicati stampa internazionali e istanze contro l’Italia all’Interpol e alle autorità Europee.
Nel testo della sentenza deve essere indicato che la Miano proclama di avere visto una marea di persone coi cartelli, le sue testimoni affermano di avere visto una donna sola con un cartello, e il carabiniere e tutte le altre persone sentite hanno testimoniato di non avere visto cartelli; sulle foto presentate non si vedono cartelli; in nessun articolo giornalistico e reportage TV si indicano cartelli. Il sequestro dei minori è stato seguito dai massmedia europei dal primo momento, in quanto è un reato particolarmente nefando e odioso, dei giornalisti sono stati identificati dai carabinieri solo tre.

7. Dall’esame di Miano Silvia si evince che quest’ultima conosceva personalmente soltanto Babenko Olga per avere avuto con la stessa precedenti incontri connessi alla vicenda dei due figli minori e a problemi economici che la Babenko aveva cercato di risolvere chiedendo un aiuto al comune di Sesta Godano, mentre non aveva mai visto in precedenza le altre persone presenti e assiepate le une vicino alle altre e che, conseguentemente, non consoceva”. “Come già sottolienato, né la parte civile, nè le sue colleghe Gargano Paola e Corso Fiorella conoscevano in precedenza tali imputati, né alcuno degli altri soggetti che si erano radunati…”.
- La Miano “conosceva personalmente” (cioè di vista, perché 2 incontri avvenuti sono stati molto brevi) anche il mio ex marito, sig. Mercier, coimputato, assolto in primo grado. La stessa Miano ha detto: “quelli che conoscevo erano la signora Babenko e il signor Mercier” (pag.7 verbale).
Conosceva personalmente” suona un po’ esagerato, in quanto la Miano non era in grado di riconoscermi e ha scambiato la sig.ra Abruzzo con me, indicandola ai carabinieri essendo sicura che fossi io. Il mio ex marito è stato indicato ai carabinieri come “presunto padre dei bambini” in qaunto la Miano e le sue colleghe non erano sicure di chi fosse.
Le Gargano e Corso non mi conoscevano affatto e io non conoscevo loro. Infatti la Gargano, rispondendo sulla domanda se mi conosceva, rispondeva: “La signora Babenko mi era stata indicata come la madre dei bambini, prima dei fatti avevo incontrato solo sig. Mercier” (verbale pag.12), alla Gargano non è stato chiesto chi mi avrebbe indicato. Come si vede, la Gargano ha dichiarato di conoscere il mio ex marito, coimputato, e non me. Alla Corso le domande non sono state fatte.
Il mio ex marito dichiarava di conoscere, di vista, tutte le donne, in quanto abitando da anni nel comune di Sesta Godano sicuramente le aveva viste qualche volta, però senza sapere chi sono.
Per esplicitare il fatto di mancata conoscenza con la Miano e l’impossibilità di riconoscimento reciproco avevo raccontato sull’udienza dell’episodio del 29/05/2003, quando le Miano e Corso hanno colpito una donna conm una puntura al posto mio, in quanto non mi conoscevano e l’avevano scambiato per me (le donne volevano colpire me con una puntura con psicofarmaci paralizzanti e dopo avermi immobilizzato prendere i miei figli senza un decreto del tribunale dei minori, spacciando la situazione da urgente). Il 10/08/2003, prima della consegna, la Miano aveva detto ai nostri figli di non conoscerci e di non essere in grado di riconoscerci (guardi la testimonianza scritta dei bambini).
A nessuna delle donne sono state fatte domande volte a definire quanto volte nella vita ci avrebbero visto, quando e per quanto tempo, non sono stati chiesti atti d’ufficio, i quali avrebbero potuto confermare il loro dichiarato.
- Io non mi ero mai rivolta alla Miano, tanto meno per risolvere “problemi economici”, mio ex marito, coimputato già assolto, sig. Mercier, cittadino italiano, si era rivolto alla Miano in seguito all’occupazione dell’abitazione familiare da parte dei criminali armati, non per “problemi economici” ma come vittima dei reati violenti.
- Nessuno delle persone sentite ha detto di avere visto persone “assiepate le une vicino alle altre”, tutti hanno riferito del caos e continuo movimento, e quindi, dell’inesistenza delle persone “assiepate”.
- Non ho avuto “precedenti incontri connessi alla vicenda dei due figli minori e a problemi economici” con la Miano, prima del 10/08/2003 ho visto la Miano tre volte nella vita, per brevi attimi: il 15/10/2001 la Miano aveva cacciato mio ex marito dal suo ufficio, compiendo il reato dell’art. 328 c.p., senza avere scambiato una parola con me, l’ho vista solo da lontano; il 29/05/2003 la Miano, imparuccata e mascherata, sotto un nome finto, aveva aggredito una donna, scambiandola per me, compiendo un reato violento, e ha compiuto una serie di reati nei confronti di più persone; il 24/07/2003 la Miano mi aveva chiesto 300 000 euro di riscatto in cambio dei bambini, essendo ubriaca o sotto l’influenza delle droghe alteranti la psiche, con tutto il trucco spalmato in faccia, capelli sfatti cadenti sulla faccia gonfia piena di trucco sciolto e spalmato, e quindi, irriconoscibile. Essendo nello stato alterato, la donna, ovviamente, non riusciva a ricordare me, come aveva confermato a i miei figli.
Nella sentenza deve essere indicato che, prima del 10/’8/2003, la Miano mi aveva visto 3 volte nella vita, per pochi attimi, compiendo reati in tutte le occasioni e essendo sotto l’effetto delle sotanze alteranti la psiche; mio ex marito (e non io) si era rivolto alla Miano in seguito all’occupazione della nostra abitazione dai criminali armati e la stessa gli aveva negato l’accesso al proprio ufficio, compiendo reati, in seguito a tale comportamento criminale, mio ex marito ha avuto la paralisi. La Gargano inizialmente dichiarava di conoscere me, però dopo affermava di non conoscermi e di avere visto prima solo mio ex marito, coimputato. Alla Corso le domande utili non sono state fatte.

8. La situazione era molto tesa e dal gruppo delle persone che si erano radunate avevano cominicato a partire frasi ingiuriose dirette a lei e alle sue colleghe”.
La situazione non era affato tesa. Tese erano solamente ed esclusivamente la Miano & C°, in quanto autrici dei reati nefandi e odiosi in danni ai minori. Per la mia famiglia sussisteva la situazione di piacevole attesa e della speranza, per gli altri era la festa per arrivo dei bambini.
L’esistenza delle “persone radunate” e del gruppo nel momento della consegna non è stata provata.
I miei testimoni hanno chiaramente testimoniato che nessuno aveva detto frasi ingiuriose, al carabiniere non è stato chiesto se le frasi trascritte sul verbale (diverse da quanto affermato dalla parte calunniatrice) sono state da lui sentite veramente o trascritte dalle parole della parte calunniatrice.
La prova fotografica e le testimonianze dei bambini attestano che la Miano non era insieme con le sue colleghe sul posto della consegna, e quindi, loro non potevano essere insultate insieme. Sentite, le Corso e Gargano hanno dichiarato che erano in disparte e non insieme con la Miano, il che coferma ulteriormente che non potevano essere insultate insieme in quanto non erano insieme.
Nessuno conosceva queste donne, nessuno sapeva chi erano, io e mio ex marito non eravamo in grado di riconoscerle a causa di scarsità e inesistenza dei contatti precedenti; uno dei testimoni, che le aveva visto arrivare dalla piazza della Vittoria, dall’altro lato dei bus parcheggiati in tre file, aveva pensato che erano agenti di Polizia e salvatrici dei bambini, fino a quando le donne non hanno cominiciato ad urlare e a violare l’ordine pubblico, aggredendo giornalisti (circa 15-20 minuti dopo la consegna). Le donne non avevano chiesto neanche la firma di avvenuta consegna dei minori.
La prova delle foto attesta che le donne non si erano avvicinate a me e al mio ex marito nel momento della consegna, la Miano non c’era sul posto della consegna, le sue dipendenti si trovavano dietro alle nostre spalle, in direzione opposta all’arrivo dei bambini, e non insieme coi bambini.
Nel testo della sentenza deve essere trascritto che la situazione non era affatto tesa, che l’atmosfera era quella di festa, che “molto tese” erano solo la parte calunniatrice e le sue dipendenti, autrici del reato di sequestro di persona, alle quali sull’udienza non è stato chiesto per quale motivo si sentivano tese e per quale motivo non si erano avvicinato alla mia famiglia, non si erano presentate e non hanno chiesto la firma per la consegna.
Le Corso e Gargano hanno dichiarato di non ricordare le frasi ingiuriose, contemporaneamente dichiarando di ricordare che le frasi ingiuriose sono state, entrando continuamente in contraddizione.
La Miano non ricordava neanche della frase a me attribuita nel capo di imputazione: sulla domanda della p.m.: “Ma Lei ricorda della frase attribuita alla sig.ra Babenko in capo di imputazione? La può dire?”, su di che la Miano ha risposto: “Ricordo della frase della Babenko che mi ha rivolto in cui in capo di imputazione. L’atra donna presente e che è stata identificata in mia presenza ha detto “maledette, maledette”, ricordo i nomi tutti furono identificati in mia presenza” – omettendo di rispondere alla domanda precisa e dimostrando di non ricordare minimamente delle accuse a me attribuite.
Non è stato chiarito se i carabinieri hanno steso il verbale interamente dalle parole della Miano o se hanno visto veramente qualcosa, le domande della p.m. al carabinieri contenevano le risposte e suggerimenti per la risposta e non è stato possibile a chiarire meglio i dettagli degli eventi. Per esmpio la p.m. aveva chiesto: “Ha sentito le frasi “Voi e il tribunale dei minori non avete il modi d’esistere…”?” e il carabiniere ha risposto “Sì, ho sentito”, la domanda giusta sarebbe “Ha sentito le frasi “…” o le ha trascritte solo in base del dichiarato dalla parte accusatrice?”.
Il carabiniere non ha assolutamente sentito le frasi indicate di cui in capo di imputazione. Testimoni hanno testimoniato che nessuno ha pronunciato le frasi ingiuriose.

9. Tra le frasi che la parte civile Miano Silvia ha indicato essere state proferite al suo indirizzo da Babenko Olga vi è anche quella riportata nel capo di imputazione…”.
Tale affermazione è un falso doloso, la Miano non ricordava la frase a me attribuita neanche sotto suggerimenti insistenti del pubblico ministero. Sulla domanda precisa della p.m.: “Ma Lei ricorda della frase attribuita alla sig.ra Babenko in capo di imputazione? La può dire?”, la Miano ha risposto: “Ricordo della frase della Babenko che mi ha rivolto in cui in capo di imputazione. L’altra donna presente e che è stata identificata in mia presenza ha detto “maledette, maledette”, ricordo i nomi tutti furono identificati in mia presenza” (si ricorda che io non sono stata identificata). Come si vede, la Miano ha parlato di “altra donna” anche se nessuno l’aveva chiesto e non ha risposto alla domanda del p.m..
In più la Miano ha detto: “Non ricordo quale offesa specifica mi rivolse la Babenko, le frasi che ho sentito sono state: “Vaffanculo troie, faccia da troia, fate un lavoro sporco, vergognatevi” (mio ex marito ha eslpicitamente testimoniato che tale linguaggio non mi appartiene e non ho mai usato tali termini in vita mia, né prima del matromonio, né dopo). Il linguaggio suindicato corrisponde al livello di persone non laureate di bassa cultura, cioè al livello proprio della Miano e Corso/Gargano.
Le Corso e Gargano, che si trovavano dietro alle mie spalle nel momento della consegna (prova della foto) e hanno visto e sentito tutto, però hanno dichiarato di non ricordare se io e il mio ex marito abbiamo detto qualcosa, mentre dovevano sentire le frasi d’amore dette ai bambini (anche se le donne non ci conoscevano, loro dovevano vedere verso di chi erano andati i bambini e con chi erano andati via).
Nessuno, carabiniere e la Miano stessa compresi, ha accennato della frase a me attribuita nel capo di imputazione, la Miano non la ricordava in maniera esplicita. I miei testimoni hanno testimoniato che non avevo detto alcun tipo di frase ingiuriosa, io stesso avevo sottolineato che la Miano & C° non si erano avvicinate a me e non si erano presentate, che i bambini erano apparsi sul posto non accompagnati da nessuno, in quanto loro accompagantori erano rimasti in mezzo alle file dei pullman e non erano venuti sul posto della consegna.

10. Nella fattispecie l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi e di tensione conseguente è stata pacificamente riconosciuta da tutte le parti”.
Falso doloso. Sull’udienza avevo dichiarato esplicitamente dell’inesistenza di ogni tipo di conflitto da parte mia, in quanto il mio rapporto con la Miano, e il rapporto di tutta la mia famiglia con questa donna, è basato sulla legge e non sugli interessi personali. Il rapporto è regolato dalla legge, la mia famiglia chiede alla Miano di osservare la legge e la stessa di rifiuta, compiendo il reato di omissione degli atti d’ufficio e entrando contemporaneamente in conflitto di interessi con la legge. Violando la legge la Miano si sente tesa. Io non mi sento tesa in quanto osservo la legge e l’avevo detto esplicitamente sull’udienza del 28/03/2008. Nel testo della sentenza mi sono stati attribuiti sentimenti e problematiche mentali e comportamentali della Miano, il che è il reato di falso ideologico doloso.
Io non ho motivo di sentirmi tesa, non ho compiuto alcun reato nella vita mia, invece la Miano ha compiuto e sta compiendo fino ad oggi dei reati nefandissimi, uno dietro all’altro. Sull’internet si trovano tante testimonianze dei bambini abusati dalla Miano, è ovvio che la stessa, essendo una delinquente, si sente tesa.
Nella sentenza deve essere indicato che non ho conflitto di interessa con la Miano, ma la Miano ha conflitto di interesse con la legge e, violando la legge, entra in conflitto di interesse con me e con altri cittadini.

11. Le colleghe di Miano Silvia hanno confermato nel loro esame che dal gruppo di persone che si era radunato ad attenderle erano partiti insulti e parolacce, anche se le stesse non sono state in grado di attribuire a soggetti ben determinati tali frasi…”
Nell’arco del dibattimento non è stato provato che esisteva un gruppo di persone che si sarebbe “radunato ad attenderle”, in quanto non è stato chiarito il momento preciso quando si era creato il gruppo (di cui, ovviamente non facevo parte, come è dimostrato dalla testimonianza del carabiniere): se prima o dopo l’arrivo dei carabinieri. Non esisteva un punto preciso per la consegna dei bambini, il posto era la fermata dei bus lunga ben 30-50 metri, e nessuno sapeva dalla quale direzione sarebbero arrivati bambini – tutto ciò impediva alla formazione dei gruppi. Dalle foto di prova si vede che nel momento di consegna non esisteva alcun tipo di gruppo sul posto, che le Corso e Gargano non erano insieme con la Miano e, quindi, non erano arrivate contemporanemanete sul posto dalla consegna ma erano arrivate insieme solo alle file dei bus, dove si sono divise, che nel momento della consegna la Miano non si era avvicinata alla nostra famiglia e le Corso e Gargano si trovavano dietro alle spalle della nostra famiglia, che ci guardavano e che, evidentemente hanno sentito ogni parola detta sia da me sia dal mio ex marito sig. Mercier. Nonostante le Corso e Gargano si trovavano vicino (dietro a noi) loro hanno affermato di NON RICORDARE se io e mio ex marito avremmo detto qualcosa o no, mentre era l’unica cosa che le donne potevano ricordare con la precisione e certezza in quanto un’azione precisa svoltasi davanti loro occhi a distanza 1,5 – 2 metri. E’ assolutamente non credibile che le donne non ricordassero, le donne ricordano perfettamente che non c’è stato alcun scambio di frase tra membri della mia famiglia e loro e la Miano (la cui era rimasta in mezzo ai bus ed era apparsa sul posto solo con l’arrivo dei carabinieri già dopo la partenza del bus con me e miei figli e familiari). I giudici avevano il dovere di provvedere a chiarire PERCHé QUESTE DONNE DICHIARANO DI NON RICORDARE, mettendo davanti a loro la foto e chiedendo come mai dichiarano di non ricordare.
La testimonianza delle donne è stata contradditoria:“sono stati insulti – non ricordo insulti, sono state parolacce – non ricordo parolacce, la Miano è stata ingiuriata – non ricordo che è stata ingiuriata”, e le frasi riferite erano ben diverse dalle frasi indicate dal carabiniere. Il giudice aveva il dovere di sottolineare il contrasto delle donne con il carabiniere. In un paese civilizzato, queste donne sarebbero già state puntie per falsa testimonianza, viste contraddizioni e il contrasto con il carabiniere.

12. Costituisce inoltre il fenomenodi comune esperienza che l’affolamento di persone radunate per uno scopo preciso e unite da una comune intenzione costituisce terreno fertile per ecessi verbali, soppratutto allorquando qualcuno pronunci parole i compia gesti che rappresentano il classico fiammifero gettato su qualcosa di altamente infiammanbile”.
Le persone “radunate” venivano continuamente divise dai passanti: turisti, passeggeri dei bus e della stazione ferroviaria. Nell’arco del dibbattimento non sono stati chiariti gli “scopi” e le “intenzioni” di categorie di persone presenti: lo scopo e intenzione mie e della mia famiglia erano ben diversi dagli scopi e intenzioni di tutti gli altri presenti. La mia famiglia doveva prendere bambini liberati dai criminali e portarli al sicuro – nessun altro lo doveva fare. Giornalsiti dovevano svolgere il diritto di cronaca, curiosi dovevano cursiosare, carabinieri e agenti di polizia dovevano vigilare sulla situazione, rappresentanti delle associazioni e istituzioni volevano un appuntamento con la Faganelli – l’allora presidente del tribunale dei minori, compagni scolastici dei figli volevano festeggiare, amici e conoscenti volevano salutare, il console Estone era presente per presentare una querela all’Interpol in caso di fallimento della consegna in vista che la prima era fallita (la Miano aveva omesso di consegnare i bambini) ecc. E’ ovvio che gli scopi e intenzioni erano ben diversi.
Nell’arco del dibattimento non è stato chiarito se esistevano o meno “parole” o “gesti” rappresentanti “fiammifero” e chi avrebbe potuto “gettarlo”, visto anche che io e mio ex marito non eravamo in grado di riconoscere la Miano e le sue dipendenti a causa di scarsità e l’inesistenza dei contatti precedenti e le stesse non si erano avvicinate e presentate (il 10/08/2003 la Miano e la Corso hanno dichiarato ai carabinieri che la Miano “sarebbe stata avvicinata da un gruppo di giornalisti che scattavano le foto e dal presunto padre dei bambini che a dire della Miano voleva salire sul pullman per poter partire con i figli. Visto il rifiuto della Miano alle volontà del padre identificato in Mercier Antonio Alberto … veniva fatto oggetto assieme alla Corso di insulti, alcuni dei quali fatti anche dai giornalisti e da altre persone ivi presenti…”, però il 27/03/2008 gli insulti sarebbero partiti “immediatamente” senza un motivo).
Altamente infiammabili” erano solo la Miano & C°, il che si attesta dalle loro testimonianze nelle quali loro hanno dichiarato di sentire “attegiamenti di sfida” (???) e altri sentimenti bizzarri e malsani. La Miano mi ha attribuito lo stato di agitazione, rabbia, ira ecc. – tutti i sentimenti i quali aveva solo lei stessa e non io (i sentimenti miei erano gioia, felicità, amore verso bambini ecc.). Tale fenomeno si chiama in psichiatria “proiezione”. Miano & C° perdevano il frutto di reato, è ovvio che erano “altamente infiammabili” e volevano danneggiare la mia famiglia per il fatto di avere perso il frutto del reato.
Due testimoni sentiti e tutte le persone imputate hanno dichiarato che per loro era una festa per arrivo dei bambini e che la situazione si era degenarata con l’arrivo della Miano, accompagnata dai carabinieri, e seguente aggressione verbale della Miano (urla psicopatiche) contro persone ancora rimanenti sul posto.

13. Anche l’appuntato dei Carabinieri Costanza … ha confermato l’esistenza di una estrema tensione e la pronuncia di espressioni ingiuriose provenienti dal gruppo delle persone che si erano radunate intorno all’assitente sociale Miano”.
Il carabiniere non ha confermato l’esistenza delle persone “radunate intorno all’assistente sociale”, al carabiniere non è stata fatta domanda se esistevano o meno “persone radunate” nel momentoi del suo arrivo sul posto e in quale preciso momento si sarebbero “radunati”. La prova testimoniale ha dimostrato che le persone si erano radunate intorno ai carabinieri solo dopo l’identificazione, in quanto dovevano aspettare la restituizione dei documenti personali.
Il carabiniere non ha affatto confermato il dichiarato dalle Miano & C°, anzi il carabiniere ha confermato tutto lo scritto nel verbale entrando in contrasto con la Miano & C°:
  1. sulla modalità di inizio di presunti insulti, il carabiniere sosteneva che la Miano gli aveva detto che gli insulti sarebbero stati partiti solo dopo che la Miano sarebbe stata avvicinata da un gruppo di giornalisti e dal “presunto padre”, il cui avrebbe voluto chiedere il permesso della Miano per salire su un mezzo pubblico, invece la Miano affermava sull’udienza che gli insulti sarebbero stati partiti “immediatamente” e senza un motivo;
  2. sul contenuto delle frasi offensive, il carabiniere non ha confermato frasi del tipo “troia”,”vaffanculo” ecc., ma solo “TORNATE A ZAPPARE LA TERRA, SIETE DELLE ROVINA FAMIGLIE, VOI ED IL TRIBUNALE DEI MINORI NON AVERE MODO D'ESISTERE” ipoteticamente dette da un gruppetto di quattro persone: “Erano un grupetto: Bracco, Moretti, Abruzzo e Moro” (NB tutte persone estranei alla mia famiglia e neanche amici, forse, sconosciuti anche tra di loro – il fatto non è stato chiarito). La Miano non ha accennato delle frasi del genere.
  3. sul fatto dei cartelli , la Miano inizialmente affermava che sul posto esisteva “una marea di gente con cartelli”, poco dopo contraddiceva “una sola donna con un cartello”, mentre il carabiniere escludeva l’esistenza dei cartelli.
Sull’udienza non è stato chiarito se il carabiniere ha assistito a qualcosa o se ha steso il verbale interamente dalle parole della Miano, quindi non è stato chiarito se ha sentito le frasi indicate nel verbale o se le ha trascritte dalle parole della Miano. Non sono state chiarite le modalità dell’arrivo dei carabinieri sul posto e dove hanno incontrato le Miano e Corso, identificate per prime, come di preciso è avvenuta l’identificazione delle persone. Al carabiniere non è stato chiesto di indicare la posizione delle persone e le dinamiche degli spostamenti sulla piantina del posto.
Il carabiniere non ha usato il termine “estrema tensione”. In quanto il carabiniere non ricordava quasi nulla e ha dovuto rileggere il verbale per testimoniare, si può dedurre che sul posto non era successo nulla di interessante e/o di particolare e, quindi, non esisteva “estrema tensione” – se fosse esistita “estrema tensione” il carabiniere l’avrebbe ricordato. Ovviamente, le persone identificate erano offese dal dito puntato in viso dalla Miano e dall’immotivata identificazione da parte dei carabinieri, è chiaro che la tensione si era ceata proprio in seguito all’identificazione. Poco possibile che sette persone identificate, che non si conoscevano afatto o si conoscevano poco tra di loro, appartenenti alle categorie sociali di diverso livello, venuti sul posto per motivi diversi, avrebbero potuto creare “estrema tensione”. Invece è ovvio che la tensione poteva crearsi dopo il fermo da parte dei carabinieri in seguito al dito puntato in viso dalla Miano.
Sentita, ho precisato che i carabinieri e agenti di polizia, i quali svolgevano attività per liberare i miei figli dal sequestro ed erano presenti sul posto della consegna nel momento della consegna, non sono stati sentiti, in quanto la pubblico ministero responsabile per indagini ha omesso di indagare e di identificarli. Le Autorità Giudiziarie italiane sospettavano che la consegna dei bambini è stata fissata in posto pubblico con lo scopo di compiere qualche atto crudele di violenza sui bambini, quindi, nel momento della consegna erano presenti tanti carabinieri e agenti di polizia in borghese. I carabinieri chimati dalla Miano erano arrivati ben dopo la consegna, quando io, accompagnata dagli agenti di Polizia, ero già andata via dal posto.

14. La versione della Miano circa la pronuncia al cui indirizzo dell’espressione contenuta nel capo di imputazione contestato alla Babenko appare quindi attendibile…”
Le affermazioni della Miano, costellate di contraddizioni al livello di delirio di un malato mentale e contrari al dichiarato del carabiniere, non possono sembrare credibili. Il primo giudice, Filippo Santarella, non riusciva a trattenersi dal ridere sull’udienza di ascolto della Miano e delle sue colleghe, ascoltando menzogne orientate a forzare la realtà. In particolare, il primo giudice rideva quando la Miano aveva dichiarato di avere visto “una marea di persone coi cartelli” e in questa marea c’erano solo due donne, affermando poco dopo che le persone erano solo quattro o sei; quando non riusciva a ricordare cosa aveva indicato nella propria querela; quando non ricordava di cosa mi aveva accusato, quando non era in grado di mostrare atti di proprio ufficio e del tribunale dei minori; qando aveva mentito sul fatto di mia identificazione essendo ben consapevole che non sono stata identificata.
La Miano stessa ha dichiarato che tutte le persone che insultavano sono state identificate, io non lo sono stata, quindi, secondo la Miano stessa, io non insultavo. Per quale motivo non è stata presa in considerazione questa dichiarazione della Miano, visto che la Miano è attendibile? Per quale motivo la Miano è più attendibile dei carabinieri e dei testimoni sentiti?
La prova della foto attesta che la Miano non era presente sul posto della consegna nel momento della consegna, rimanendo nascosta in mezzo a tre file di bus parcheggiati, o da qualche altra parte; la Miano afferma che io avrei preso la figlia o figlio (la versione si cambia) per la mano, mentre la foto attesta che la bambina stava nelle mie braccia e la baciavo, avendo la bocca occupata e non potendo, ovviamente, pronunciare “frasi ingiuriose”.
Le dichiarazioni della Miano non possono “apparire attendibili” – sono esplicitamente falsi, il dibattimento ha evidenziato la falsità della Miano e i suoi reati di falso ideologico e calunnia. Si chiede, perché la Miano è stata dichiarata attendibile nelle condizioni di piena prova del suo falso e calunnia? Solo per la discriminazione razziale, o per corruzione?

* * *

Chiedo alle Autorità Giudiziarie Italiane di provvedere in base della notizia dei reati scandalosi dei magistrati in processo sopradescritto, compiuti in solida unità nel delinquere con lo scopo di faovreggiamento alla mia controparte e con lo scopo di dare un’esempio da emulare di denigrazione e discriminazione razziale dei cittiadini estoni. Chiedo di assegnarmi un avvocato d’ufficio per migliore inquadramento dei reati e migliore presentazione della querela.

In caso della illegale archiviazione desidero essere informata. Chiedo di non applicare l’inquadramento contro ignoti, in quanto i magistrati che hanno compiuto reati sono ben noti.

Chiedo di contattarmi sul nr. 340 27 41 271 e/o olgababenko@yahoo.it per evenutali indagini, notifiche o comunicazioni, chiedo di non inviare comunicazioni alle persone a me estranee.

Atti da acquisire dal fascicolo processuale:
  1. Atto di citazione;
  2. La sentenza a firma del giudice Filippo Santarella del 14/05/2008;
  3. La sentenza a firma del giudice Giuseppe Dagnino del 23/02/2009;
  4. Atto scritto formattato dal p.m. presente sull’udienza del 14/05/2008;
  5. Prove fotografiche presentate il 28/03/2008;
  6. Descrizione della dinamica della consegna dei minori presentata il 28/03/2008;
  7. Atti del tribunale dei minori di Genova, istanze di rilascio degli atti e querele per il reato di sequestro dei minori e rifiuto di atti;
  8. Verbali dell’ascolto della parte calunniatrice (Miano/Corso/Gargano) e del Carabiniere-testimone del 27/03/2008;
  9. Verbale dell’ascolto della parte calunniata e dei due testimoni sentiti;
  10. Il resoconto delle contraddizioni nelle dichiarazioni della parte calunniatrice (Miano/Corso/Gargano) e la descrizione del loro contrasto con il Carabiniere-testimone, depositato il 28/03/2008;
  11. La descrizione delle accuse della parte calunniatrice e la descrizione dei cambiamenti della versione dei fatti, depositato il 28/03/2008;
  12. L’elenco delle false dichiarazioni dette dalla Miano sull’udienza del 27/03/2008; depositato il 28/03/2008;
  13. L’elenco storico delle menzogne della Miano dette alle Autroità diverse nelle date diverse, depositato il 28/03/2008;
  14. Richiesta al comune di Sesta Godano di rilasciare atti, del 1/04/2008, presentata per conoscenza anche al giudice Filippo Santarella;
  15. Richiesta di asseganzione del nuovo avvocato d’ufficio al giudice Giuseppe Dagnino, del 5/03/2009.
(Nel caso se dagli atti sono scomparsi alcuni documenti, posso presentare le copie)
Con ossequi, Babenko Olga

2 commenti:

  1. Storia raccapricciante che può colpire e rovinare qualsiasi cittadino italiano. Inoltre, dai racconti terrificcanti di suo figlio, mi tornano alla memoria i crimini nazisti, (ad eccezion fatta della costruzione ideologica, scientifica e industriale dello sterminio, mistero unico nella storia) commessi con inganno, violenza, crudeltà, con volontà di terrorizzare, umiliare e ridurre all'impotenza le vittime, con la connivenza e complicità ora delle istituzioni italiane (con la "i" minuscola) e di istituti privati religiosi. Uno stato (son la "s" minuscola) che non protegge e che non è in grado di proteggere i cittadini, è uno stato che non è credibile, che ha perso di fronte alla Giustizia e ai propri cittadini, uno stato che non può avere futuro. La Civiltà, la Giustizia, hanno fatto la fine dei dinosauri. In casi così gravi e di tale portata, l'unica cosa, dopo aver cercato in tutti i modi di consegnare i criminali alla giusta pena, (se ciò fosse ancora possibile, a questo punto, vista la connivenza e complicità delle istituzioni) è di fuggire -nel vero senso del termine- in Paesi civili e rispettosi dei propri cittadini, dove la Giustizia esiste e viene praticata e dove la Civiltà è la norma.

    Con profondo affetto e ricordo nella preghiera

    Federico
    Venezia

    Sorgi, Signore, difendi la Tua causa. Non dimenticare le suppliche di tutte le tue creature. Sal 73

    Non abbandonarmi, Signore mio Dio, da me non stare lontano; vieni presto in mio aiuto, Signore, mia salvezza. Sal 37, 22-23

    In verità vi dico: Chiunque sia di scandalo ad una di queste creature che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli legassero al collo una pietra da mulino e lo gettassero in fondo al mare. (Matteo 18, 6-7; Marco 9, 42-48; Luca 17, 1-2)

    Vi assicuro che se non cambiate e non diventate come bambini, non entrerete nel regno di Dio. Chi si fa piccolo come questo bambino, quello è il più grande nel regno di Dio. E chi, per amor mio, accoglie un bambino come questo, accoglie me. (Matteo 18, 3-5; Marco 9,33-37; Luca 9, 46-48)

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  2. Storie come questa ti lasciano un grande magone nel cuore...ho letto tempo fa una storia altrettanto agghiacciante non so se magari la conoscete si tratta della Sig.na. Eva Polak un gravissimo di malagiustizia

    http://pensareliberi.com/2011/10/13/ora-parlo-io-eva-polak-esposto-allordine-dei-medici-di-firenze/

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